Apprendistato: conseguenze in caso di licenziamento durante la fase di formazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 3 febbraio 2020, n. 2356, ha stabilito che il contratto di apprendistato, anche nel regime normativo di cui alla L. 25/1955, si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge l’elemento specializzante costituito dallo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre, la seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ex articolo 2118, cod. civ., vede la trasformazione del rapporto in tipico rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, in caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, è inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento ante tempus nel rapporto di lavoro a tempo determinato.

 

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