La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 18 marzo 2024, n. 7203, ha stabilito che l’articolo 2070, comma 1, cod. civ. (secondo cui l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore), non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Nel vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune – nella carenza di una specifica disciplina normativa e della perdurante inattuazione dell’articolo 39 della Costituzione – l’individuazione della contrattazione collettiva va fatta dunque unicamente sulla base delle regole dei contratti in generale e attraverso l’indagine della volontà delle parti, risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di fatto di un determinato contratto collettivo.
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