Applicazione Decontribuzione Sud alle imprese armatoriali: i chiarimenti INPS

L’INPS, con messaggio n. 3065 del 10 settembre 2021, ha fornito le indicazioni in riferimento all’applicazione della c.d. Decontribuzione Sud per il settore armatoriale.

Possono accedere alla riduzione contributiva di cui all’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020 e all’articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021 le imprese armatoriali di unità o navi iscritte nei Registri nazionali (battenti bandiera italiana) che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché quelle adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

L’agevolazione contributiva in argomento è riconosciuta alle predette imprese armatoriali e trova applicazione sulle contribuzioni dovute per i marittimi imbarcati esclusivamente su navi che risultino iscritte, alla data del 1° ottobre 2020, con riferimento all’esonero di cui all’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020, e alla data del 1° gennaio 2021, con riferimento all’esonero di cui all’articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021, nei compartimenti marittimi ubicati nelle aree svantaggiate individuate dal medesimo articolo 27 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

 

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