Appello incidentale: effetti della tardività della notifica

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 9 ottobre 2020, n. 21889, ha ritenuto che il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 436, comma 2, seconda parte, c.p.c., da parte dell’appellante incidentale determina, pure per l’ipotesi di prolungata inerzia di quest’ultimo, sostanziatasi nella richiesta di avvio alla notifica del gravame incidentale dopo la avvenuta scadenza del termine di Legge, un vizio della vocatio in ius, che si traduce in nullità della notificazione, e non già in inesistenza o omissione della stessa, con possibilità per il giudice del gravame di autorizzarne la rinnovazione o di concedere un differimento dell’udienza a fronte rispettivamente della richiesta dell’appellante incidentale di procedere a rinotifica dell’impugnazione o dell’istanza, da parte dell’appellante principale, di differimento dell’udienza di discussione.

 

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