Appalto: il termine di decadenza biennale non si applica agli enti previdenziali

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 2 dicembre 2021, n. 37985, ha stabilito che il termine di decadenza biennale, decorrente dalla cessazione dell’appalto, utile per far valere giudizialmente la responsabilità solidale del committente in riferimento a quanto non corrisposto dall’appaltatore, non si applica all’azione degli enti previdenziali. Tale limite, infatti, vale solo per l’azione proposta dai lavoratori e non si applica, invece, all’ente che è soggetto alla prescrizione.

Nella specie la Suprema Corte, confermando il proprio costante orientamento sull’articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, ha respinto l’eccezione di decadenza proposta dal committente nei confronti dell’Inps, il quale aveva agito oltre il biennio di cessazione dell’appalto ai fini di ottenere il pagamento dei contributi previdenziali omessi dall’appaltatore.

 

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