Appalto: obbligo di versamento dei contributi previdenziali

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 13 luglio 2017, n. 17355, ha precisato che in ambito previdenziale si individuano tre rapporti bilaterali: quello tra datore di lavoro ed ente previdenziale per la provvista finanziaria attraverso i contributi; quello tra il lavoratore ed ente previdenziale per le prestazioni; quello del lavoratore con il datore di lavoro, stante l’interesse del primo all’adempimento dell’obbligazione contributiva. Ciò a causa della necessaria distinzione del rapporto assicurativo, che ha esclusiva fonte nella legge, dal rapporto di lavoro, che ha fonte in un atto negoziale o in un provvedimento amministrativo, e la conseguente natura soltanto incidentale degli accertamenti relativi al secondo. Ciò premesso, il datore di lavoro non può pretendere di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti semplicemente sostenendo di non conoscere il nominativo dei lavoratori che ha utilizzato: a tal fine basta individuare il numero dei lavoratori impiegati e la base imponibile dei contributi per i periodi di utilizzazione.

 

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