Appalto e distacco illecito dopo il D.Lgs. n.8/16 non costituiscono reato

La Corte di Cassazione, III Sezione Penale, con sentenza 14 marzo 2016, n.10484, ha stabilito che, nei casi di appalto privo dei requisiti previsti dall’art.29, co.1, D.Lgs. n.276/03, il Legislatore ha previsto la sola sanzione amministrativa dell’ammenda.

Successivamente, con il D.Lgs. n.8/16 – in vigore dal 6 febbraio 2016 – è stata depenalizzata l’ipotesi di reato di intermediazione illecita di manodopera per violazione delle disposizioni in materia di appalto e di distacco, a meno che non si tratti dell’ipotesi aggravata dello sfruttamento minorile. Da ciò consegue che sono depenalizzate – riconoscendosi solo un mero illecito amministrativo – le ipotesi di appalto illecito e distacco illecito, in quanto queste risultano punite con la sola pena dell’ammenda di € 50,00 per ogni lavoratore occupato e ogni giornata di lavoro.

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il master affronta i temi del welfare e dei premi di produttività e prevede un laboratorio operativo per la realizzazione di un modello di piano di welfare e di produttività. A partire dal 19 marzo 2026

Il Laboratorio analizza operativamente la variazione del contratto collettivo, sia come scelta volontaria del datore di lavoro, sia come effetto di operazioni straordinarie o modifiche organizzative. 24 febbraio 2026

La consulenza previdenziale in riferimento alle aziende e ai lavoratori. A partire dal 23 marzo 2026

Mondo professione

Torna in alto