Appalto e distacco illecito dopo il D.Lgs. n.8/16 non costituiscono reato

La Corte di Cassazione, III Sezione Penale, con sentenza 14 marzo 2016, n.10484, ha stabilito che, nei casi di appalto privo dei requisiti previsti dall’art.29, co.1, D.Lgs. n.276/03, il Legislatore ha previsto la sola sanzione amministrativa dell’ammenda.

Successivamente, con il D.Lgs. n.8/16 – in vigore dal 6 febbraio 2016 – è stata depenalizzata l’ipotesi di reato di intermediazione illecita di manodopera per violazione delle disposizioni in materia di appalto e di distacco, a meno che non si tratti dell’ipotesi aggravata dello sfruttamento minorile. Da ciò consegue che sono depenalizzate – riconoscendosi solo un mero illecito amministrativo – le ipotesi di appalto illecito e distacco illecito, in quanto queste risultano punite con la sola pena dell’ammenda di € 50,00 per ogni lavoratore occupato e ogni giornata di lavoro.

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il seminario affronta le specificità della gestione dei rapporti di lavoro domestico, con particolare attenzione alle novità 2026. 28 aprile 2026

Il master analizza il contratto di lavoro subordinato, nei suoi principi generali e nelle sue diverse declinazioni. 17 aprile 2026

Torna in alto