La Corte di Cassazione, III Sezione Penale, con sentenza 14 marzo 2016, n.10484, ha stabilito che, nei casi di appalto privo dei requisiti previsti dall’art.29, co.1, D.Lgs. n.276/03, il Legislatore ha previsto la sola sanzione amministrativa dell’ammenda.
Successivamente, con il D.Lgs. n.8/16 – in vigore dal 6 febbraio 2016 – è stata depenalizzata l’ipotesi di reato di intermediazione illecita di manodopera per violazione delle disposizioni in materia di appalto e di distacco, a meno che non si tratti dell’ipotesi aggravata dello sfruttamento minorile. Da ciò consegue che sono depenalizzate – riconoscendosi solo un mero illecito amministrativo – le ipotesi di appalto illecito e distacco illecito, in quanto queste risultano punite con la sola pena dell’ammenda di € 50,00 per ogni lavoratore occupato e ogni giornata di lavoro.
