Appalto: doveri di sicurezza riferibili anche al datore di lavoro

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 novembre 2021, n. 33365, ha stabilito che, con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un appalto, il dovere di sicurezza è riferibile sia al datore di lavoro (di regola l’appaltatore) che al committente e non è, pertanto, configurabile una responsabilità esclusiva in capo a quest’ultimo. Da ciò deriva che le conseguenze in caso di mancata adozione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro si estendano al committente solamente laddove quest’ultimo si sia reso garante della vigilanza sul rispetto della misura di sicurezza da implementare nel caso di specie e si sia, altresì, riservato i poteri tecnico-organizzativi in merito all’opera da eseguire.

Nella specie, la Suprema Corte, a seguito di infortuno mortale di un lavoratore, ha ritenuto non sussistente alcuna responsabilità in capo alla società committente, non essendo emerse circostanze da cui desumere in concreto che la stessa si fosse riservata specifici poteri tecnico-­organizzativi in relazione alle attività di carico e scarico delle merci di cui al servizio appaltato, non potendo esigersi dalla committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori.

 

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