L’Anac, con parere precontenzioso n. 14 del 14 gennaio 2025, ha stabilito che in una procedura di gara il giudizio finale di non equivalenza del Ccnl offerto dall’operatore con il Ccnl indicato negli atti di gara, è rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante ed è sindacabile dall’Autorità solo per vizi di macroscopica irragionevolezza o illogicità.
Appalti: spetta alla stazione appaltante il giudizio sull’equivalenza del Ccnl
di Redazione
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