APE sociale e beneficio lavoratori c.d. precoci

L’Inps, con messaggio n. 4195 del 25 ottobre 2017, ha illustrato i nuovi criteri per la verifica dello stato di disoccupazione per i soggetti che hanno presentato domanda ai sensi dell’articolo 1, commi 179 e 199, lettera a), L. 232/2016.

Alla luce del nuovo indirizzo interpretativo fornito dal Ministero, le domande di certificazione che vengono presentate dai soggetti in ragione dello “stato di disoccupazione”, in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, dovranno essere accolte anche se nel periodo successivo alla conclusione della prestazione di disoccupazione siano riscontrate prestazioni di lavoro occasionali (voucher) o periodi di contribuzione correlati a rapporti di lavoro subordinato che singolarmente considerati non superino i 6 mesi. Le Sedi dell’Istituto attueranno il nuovo indirizzo procedendo al riesame d’ufficio delle domande di certificazione presentate dai soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della citata lettera a), con particolare riferimento a quelle domande che sono state rigettate per rioccupazioni di durata inferiore ai 6 mesi nel periodo successivo alla fruizione completa della prestazione di disoccupazione. Il nuovo esito sarà comunicato ai soggetti interessati secondo le consuete modalità.

 

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