Alternanza scuola-lavoro: indennizzabilità degli infortuni

L’Inail, con circolare n. 44 del 21 novembre 2016, ha offerto istruzioni in merito al regime assicurativo e alla trattazione degli eventi lesivi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro.

Con riferimento all’indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro, occorre distinguere tra eventi verificatisi nell’ambito scolastico vero e proprio e eventi occorsi durante i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. Gli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento svolti nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro mediante esperienze di lavoro sono tutti indennizzabili, poiché l’attività svolta dagli studenti, in tale ambito, è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest’ultima. Sono, inoltre, da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro, mentre non è tutelabile l’infortunio in itinere che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l’esperienza di lavoro e viceversa.

L’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro ricade sul dirigente scolastico, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale.

 

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