Aliquota ridotta Ivs anche per intermediari: la nota giurisprudenziale della Fondazione studi

La Fondazione studi consulenti del lavoro, con nota giurisprudenziale del 31 ottobre 2018, ha commentato il principio e gli effetti della sentenza di Cassazione n.22665, depositata il 25 settembre 2018, che affermato come l’aliquota ridotta Ivs (invalidità, vecchiaia e superstiti) si applichi anche agli intermediari di servizi e, più in generale, a tutti i soggetti del settore Terziario, purché iscritti alla gestione Ivs, non professionisti né artisti. Questi datori di lavoro, dunque, non sono più tenuti a effettuare i versamenti a titolo di contribuzione per gli assegni. La sentenza ribalta pertanto il parere dell’Inps sull’esclusione degli esercenti l’attività del terziario dall’applicazione dell’aliquota ridotta Ivs.

 

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