Adesione implicita al Ccnl e applicabilità delle sue disposizioni

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 30 dicembre 2021, n. 42001, ha stabilito che i contratti collettivi non aventi efficacia erga omnes sono atti negoziali privatistici, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti, attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione, delle relative clausole al singolo rapporto. Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, a una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto dell’iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata. In applicazione di detto principio, la Suprema Corte ha ritenuto applicabile la contrattazione collettiva aziendale, benché l’imprenditore avesse dato disdetta dall’associazione sindacale firmataria, attesa la costante e prolungata erogazione, successiva alla disdetta, di voci retributive, indennitarie e incentivanti ivi previste.

 

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