Adeguamento della disciplina del Fis: firmato il decreto

Il Ministero del lavoro, con notizia del 2 agosto 2022, ha reso noto che è stato firmato il D.I. di adeguamento della disciplina del Fis ex D.I. 94343/2016, alle disposizioni del D.Lgs. 148/2015, come integrate e modificate dalla Legge di Bilancio (articolo 1, commi 191-216, L. 234/2021).

Tra le principali novità, il Ministero evidenzia:

  • ambito di applicazione: sono soggetti alla disciplina del Fis i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della Cigo e che non aderiscono ai Fondi di solidarietà bilaterali;
  • destinatari: i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, a esclusione dei dirigenti, che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro presso I’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione pari a 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili. Inoltre, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie;
  • assegno di integrazione salariale: ai lavoratori beneficiari, il Fis garantisce la prestazione di un assegno di integrazione salariale d’importo pari all’integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie. Ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, l’accesso all’assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per le causali ordinarie e straordinarie; ai datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente (nonché ai datori di lavoro di cui all’articolo 20, comma 3-ter, D.Lgs. 148/2015, a prescindere dal numero dei dipendenti), l’accesso all’assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto per le causali ordinarie;
  • finanziamento: per l’assegno di integrazione salariale, dal 1° gennaio 2022, è dovuto al Fondo per 2 tipologie di datori di lavoro:

a) per coloro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti è previsto un contributo ordinario dello 0,5% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori;

b) per i datori di lavoro, che nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti è previsto un contributo ordinario dello 0,8% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l’aliquota si riduce in misura pari al 40%.

 

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