Accordo di transizione occupazionale: le istruzioni Inps

L’Inps, con messaggio n. 2423 del 15 giugno 2022, ha illustrato le modalità procedurali e operative dell’accordo di transizione occupazionale, previsto dall’articolo 22-ter, D.Lgs. 148/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 200, L. 234/2021, con cui si prevede che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.

L’Istituto rimanda alla circolare n. 6/2022 del Ministero del lavoro per tutti i profili di tipo normativo.

 

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