Accordo collettivo di lavoro: libertà di forma anche nella disdetta

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 2 febbraio 2018, n. 2600, ha deciso che vige il principio della libertà della forma dell’accordo collettivo di lavoro sia per la sua stipulazione, sia per gli atti che ne siano risolutori. La disdetta del contratto può avvenire anche per mutuo dissenso o recesso unilaterale. Il recesso, infatti, è un negozio recettizio che, pur non richiedendo formule sacramentali, resta assoggettato agli stessi vincoli formali eventualmente prescritti per il contratto costitutivo del rapporto al cui scioglimento sia finalizzato. Ove tali vincoli non siano previsti – come nel caso degli accordi o dei contratti collettivi di lavoro – si riespande il principio della libertà della forma della manifestazione di volontà, tanto per il contratto quanto per i negozi connessivi.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il seminario affronta le specificità della gestione dei rapporti di lavoro domestico, con particolare attenzione alle novità 2026. 28 aprile 2026

Il master analizza il contratto di lavoro subordinato, nei suoi principi generali e nelle sue diverse declinazioni. 17 aprile 2026

Torna in alto