Accesso alla c.d. “pensione Quota 103”: istruzioni Inps

L’Inps, con circolare 27 febbraio 2024, n. 39, fornisce le indicazioni in merito alla pensione anticipata flessibile, c.d. “Pensione Quota 103”, prevista per l’anno 2024 dall’articolo 1, comma 139 della Legge 213/2023, di Bilancio per l’anno 2024, nei confronti di coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti, e quindi almeno 62 anni di età anagrafica e 41 anni di contributi versati.

La circolare precisa che il metodo di calcolo segue le regole del sistema contributivo e che l’importo massimo del trattamento erogabile non può eccedere la misura mensile lorda di quattro volte il trattamento minimo stabilito; ciò fino al conseguimento del requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia.

Per tale tipologia di trattamento viene precisata la possibilità di computare la contribuzione relativa a periodi di contribuzione figurativa correlata ad eventi di malattia ovvero a situazioni di disoccupazione involontaria.

La circolare n. 39/2024 precisa poi quelle che sono le decorrenze di accesso e quindi l’ampiezza della c.d. finestra che deve intercorrere tra la concretizzazione della maturazione del diritto e l’effettivo inizio della fruizione del trattamento pensionistico, graduato tra settore privato (gestione dipendenti ed autonomi), pari a sette mesi, e pubblico, pari invece a nove mesi.

Viene poi ripresa la previsione del comma 140 che introduce un esonero riferito alla contribuzione a carico lavoratori, nei confronti di coloro i quali, pur avendo raggiunto i requisiti per l’accesso a pensione anticipata flessibile di cui al comma 139, decidono di proseguire lo svolgimento della propria attività lavorativa.

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