La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 11 gennaio 2024, n. 1226, ha stabilito che in ambito di mansioni superiori, il giudice è tradizionalmente chiamato ad un’operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell’inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte. Il giudizio trifasico deve tener conto, oltre che della contrattazione collettiva nazionale, anche di quella integrativa di tempo in tempo vigente, al fine di verificare le mansioni svolte con abitualità e prevalenza in quale inquadramento vadano sussunte, fermo restando che tale operazione di sussunzione, nel pubblico impiego contrattualizzato, non rileva ai fini del riconoscimento della superiore qualifica, ma solo ai fini retributivi ex articolo 52, comma 5, D.Lgs. 165/2001.
Accertamento giudiziale circa la congruità tra mansioni ed inquadramento
di Redazione
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