Abbandono del posto di lavoro: ai fini del licenziamento non rileva la durata

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 luglio 2016, n. 15441, ha stabilito che l’abbandono del posto di lavoro deve intendersi non con riferimento alla durata della condotta contestata, ma in relazione alla sua possibilità di incidere sulle esigenze di servizio. Va quindi escluso che l’abbandono richieda una durata protratta per l’intero orario residuo del turno di servizio svolto. Nel caso in analisi correttamente il datore ha licenziato un vigilantes che si era allontanato alcuni minuti per andare a comprare il giornale, lasciando aperto un portoncino pedonale e la porta di guardiola.

 

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