Pubblico impiego: valutazione autonoma degli atti del processo penale

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 5 marzo 2021, n. 6221, ha ritenuto non rinvenibile nell’articolo 55-bis, D.Lgs. 165/2001, che disciplina le forme e i termini del procedimento disciplinare, e nemmeno nell’articolo 55-ter, dello stesso Decreto, che regola i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, alcuna disposizione che impone alla Pubblica Amministrazione di procedere ad autonoma istruttoria, ai fini della contestazione disciplinare; la P.A è libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni e indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente.

 

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