Uscita dal regime forfettario per compensi erroneamente percepiti

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 26/E del 10 febbraio 2026, ha offerto chiarimenti in merito alla corretta interpretazione e applicazione dell’art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014, che regolamenta il regime forfettario.

Il soggetto istante è un medico di medicina generale, che nell’anno 2024 ha aderito al regime forfettario. A causa di un errore amministrativo da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale dal 2024 è stata inquadrata come medico pediatra a decorrere dal 2024. Tale errore ha comportato l’erogazione, nel corso del 2024, di compensi di importo maggiore rispetto a quelli effettivamente spettanti, che hanno determinato il superamento della soglia di 85.000 euro e la conseguente fuoriuscita dal regime forfettario per l’anno 2025, nonostante l’avvenuta restituzione delle somme non spettanti avvenuta nello stesso 2025.

L’Agenzia rileva come, ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfettario, nel limite degli 85.000 euro rientra ogni compenso percepito ovvero ricavo conseguito dal professionista/imprenditore, compresi quelli che siano successivamente restituiti al committente/cliente (perché, ad esempio, in tutto o in parte, in origine non spettanti per errore nella loro quantificazione).

Nel caso di specie, pertanto, anche i compensi erroneamente corrisposti dall’ASP all’istante concorrono a formare i compensi percepiti rilevanti ai fini della determinazione del limite di cui all’art. 1, comma 54, lett. a), Legge n. 190/2014, nonché della base imponibile dei soggetti in regime forfettario ai sensi del successivo comma 64.

Pertanto, a partire dall’anno 2025 la dottoressa non può beneficiare del regime forfettario.

L’Agenzia fiscale, infine, chiarisce che, per poter recuperare le somme indebitamente pagate in dichiarazione dei redditi, l’istante dovrà presentare istanza di rimborso all’ufficio territoriale competente dell’Amministrazione finanziaria, in ragione del proprio domicilio fiscale e nei termini di legge, al fine di ottenere la restituzione dell’imposta sostitutiva ex art. 1, commi 64­65, Legge n. 190/2014, versata sulle somme erroneamente corrisposte dall’ASP nel corso dell’anno 2024.

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