Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Fiscale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2026 il D.L. n. 38 del 27 marzo 2026, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.

Tra le novità di interesse si segnala:

  • aggiornamento dei riferimenti normativi relativamente al regime fiscale per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, con decorrenza dal periodo d’imposta 2027. L’art. 2 – Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati, recita: «All’articolo 1, comma 154, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «e dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209»». Pertanto, l’art. 1, comma 154, Legge n. 232/2016, viene integrato con il rinvio all’art. 5, D.Lgs. n. 209/2023, precisando che il regime fiscale dei neo-residenti, ex art. 24-bis, TUIR, non è cumulabile né con il nuovo regime degli impatriati né con il regime preesistente di cui al D.Lgs. n. 147/2015;
  • posticipata al 1° maggio 2026 la nuova disciplina, introdotta dalla Legge di bilancio 2026 e inizialmente prevista in applicazione dal 1° marzo 2026, relativa alla ritenuta sulle provvigioni maturate nell’ambito dei rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari. L’art. 6 – Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni, recita infatti: «1. All’articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «dal 1° marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° maggio 2026»»;
  • è stabilita una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte, pari a 300 euro complessivi, per i premi erogati dalla data di pubblicazione del D.L. al 31 dicembre 2026 agli atleti dilettanti nell’ambito di manifestazioni sportive. L’art. 9 – Soglia per l’esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti, recita: «1. Sulle somme di cui all’articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro; se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte».

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il seminario affronta le specificità della gestione dei rapporti di lavoro domestico, con particolare attenzione alle novità 2026. 28 aprile 2026

Il master analizza il contratto di lavoro subordinato, nei suoi principi generali e nelle sue diverse declinazioni. 17 aprile 2026

Torna in alto