La Legge di Bilancio 2026, all’art. 1, commi 10 e 11, prevede, per il periodo d’imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, che le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003, e dei CCNL, per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale come individuati dai CCNL, nonché di indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL, sono assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’ordinaria IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, entro il limite di 1.500 euro delle somme corrisposte.
Tali disposizioni trovano applicazione per i sostituti d’imposta del settore privato, con esclusione di quelli appartenenti al settore turistico, ricettivo e termale, destinatari di misura fiscale alternativa, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro. Qualora il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non sia lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. L’imposta sostitutiva non è applicabile, per espressa previsione normativa, ai compensi che, anche se denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Infine, viene previsto che non concorrano al raggiungimento del limite annuo di 1.500 euro i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati all’imposta sostitutiva disciplinata all’art. 1, comma 182 SS., Legge n. 208/2015.
Al fine di consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, e comunicato tramite risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026, i necessari codici tributo:
- “1076”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1610”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1929” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1933” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1311” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando quale “Mese di riferimento” il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).
