Impatriati e rientro dei ricercatori: estensione dei benefici

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 8/E del 23 febbraio 2026, in risposta a 2 quesiti, ha offerto chiarimenti in merito ai regimi fiscali agevolati previsti chi decide di tornare a vivere in Italia, precisando che:

  • i lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia dal 30 aprile al 2 luglio 2019 possono prolungare il regime speciale per i lavoratori impatriati per ulteriori 5 anni;
  • il docente o il ricercatore residente all’estero può progressivamente allungare il periodo di fruizione della detassazione del 90% degli emolumenti previsto per incentivare il rientro in Italia anche se nel momento del ritorno nel nostro Paese non ha figli minori e diventa genitore nel corso del periodo agevolabile.

In merito al primo punto, relativo al regime speciale per lavoratori impatriati (art. 16, D.Lgs. n. 147/2015), l’aumento del beneficio dal 50% al 70% per i soggetti che si sono trasferiti al 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, e che risultano beneficiari del regime speciale, era stato subordinato all’emanazione di un Decreto del MEF. In seguito, la circolare n. 33/E/2020 aveva indicato che i soggetti interessati avrebbero potuto avvalersi dell’agevolazione nella misura del 50% in attesa dell’emanazione del decreto, ma il decreto non è stato mai emanato e la norma che lo prevedeva (art. 13-ter, comma 2, D.L. 124/2019) è stata abrogata dall’art. 45, D.L. n. 19/2024.

La risoluzione n. 8/E/2026 chiarisce, quindi, che, a prescindere dalla mancata emanazione del D.M., i soggetti che dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 hanno trasferito la residenza in Italia possono beneficiare del regime speciale per ulteriori 5 periodi d’imposta, purché rispettino tutti i requisiti previsti dalla norma. L’ulteriore quinquennio dev’essere computato a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di completamento del primo quinquennio agevolabile, che decorre dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia.

Il secondo punto riguarda gli incentivi a favore del rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero (art. 44, D.L. n. 78/2010), che possono beneficiare della detassazione del 90% degli emolumenti percepiti in presenza di determinate condizioni. L’agevolazione si applica nel periodo d’imposta in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei 5 periodi d’imposta successivi, purché venga mantenuta la residenza fiscale in Italia.

Il Decreto Crescita ha esteso il periodo di applicazione degli incentivi per i docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza fiscale a partire dal periodo d’imposta 2020, prevedendo che l’estensione vari in funzione del possesso di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia o del numero dei figli. Tuttavia, viene precisato che l’arco temporale entro cui è necessario diventare proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia deve collocarsi successivamente al trasferimento in Italia della residenza o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ma nulla viene indicato in relazione alla presenza di figli minorenni a carico. Pertanto, l’Agenzia ritiene che sia possibile fruire di un progressivo allungamento del periodo agevolabile anche se il contribuente diventi genitore nel corso del periodo agevolabile, quindi dopo il rientro in Italia. Pertanto:

  • se un contribuente che, al rientro in Italia, non ha figli minorenni e fruisce degli incentivi per un periodo di 6 periodi d’imposta, potrà estendere il periodo agevolabile fino, rispettivamente, a 8, 11 o 13 periodi d’imposta se, prima dei predetti 6 periodi d’imposta, abbia 1 figlio, 2 o 3 figli;
  • il contribuente che rientra in Italia con 1 figlio (o che entro i primi 6 periodi d’imposta abbia un figlio) e entro il termine di 8 periodi d’imposta ha un secondo figlio, potrà allungare il periodo agevolabile fino a 11 periodi d’imposta. Inoltre, se lo stesso contribuente, entro il termine degli 11 periodi d’imposta, ha un terzo figlio, potrà applicare gli incentivi complessivamente per 13 periodi d’imposta.

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