Impatriati: regime applicabile in base al luogo di residenza

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 76/E dell’11 marzo 2026, ha chiarito il trattamento fiscale per il contribuente iscritto all’AIRE che trasferisce la propria residenza in Italia, precisando che il regime agevolato segue la Regione in cui il lavoratore ha trasferito la propria residenza subito dopo il rientro in Italia, purché la mantenga per tutto il periodo di fruizione della tassazione agevolata.

Nel caso di specie, l’istante è rientrato in Italia nel 2023 dopo un periodo di lavoro trascorso all’estero, trasferendo la residenza in Puglia. Tale Regione beneficia di un particolare regime fiscale agevolato (abbattimento IRPEF del 90%), previsto dall’art. 16, comma 5-bis, D.Lgs. n. 147/2015. A gennaio 2024 il contribuente ha stipulato un contratto di lavoro dipendente con un’azienda con sede a Roma e nell’aprile 2025 ha trasferito la residenza anagrafica in Lazio, dove vige il regime ordinario per gli impatriati e i redditi agevolabili concorrono, quindi, alla formazione dell’imponibile complessivo nella misura del 30%, con abbattimento IRPEF del 70%.

Il lavoratore chiede quali siano le ripercussioni del cambio di residenza sotto il profilo fiscale.

L’Agenzia ritiene che il regime speciale per i lavoratori impatriati applicabile al caso di specie sia quello di cui all’art. 16, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 147/2015, come modificato dal D.L. n. 34/2019, destinato ai soggetti che hanno trasferito la loro residenza in Italia a partire dal 30 aprile 2019 ed entro il 31 dicembre 2023.

L’Agenzia precisa che non è il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa, ma la residenza, intesa come luogo della dimora abituale acquisita al momento del rimpatrio, il criterio di riferimento per definire l’agevolazione spettante, purché il trasferimento di residenza si verifichi dal periodo d’imposta di rimpatrio e permanga per tutto il periodo di fruizione, pena la perdita dell’agevolazione. La finalità, nel caso dell’agevolazione potenziata, è favorire la permanenza in alcune Regioni del Centro Sud Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia).

Ala luce dei chiarimenti in merito al regime impatriati contenuti nella circolare n. 33/E/2020, il successivo trasferimento della residenza in un’altra Regione, diversa da quelle a regime potenziato, preclude la possibilità di applicare la detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 90% fin dal periodo d’imposta di trasferimento in Italia. Tuttavia, in tal caso, è possibile fruire dell’agevolazione impatriati nella misura ordinaria, con conseguente recupero a tassazione dell’eventuale differenza originatasi in applicazione della riduzione del 10% dei redditi agevolabili.

Di conseguenza, l’istante non può mantenere la detassazione al 90%, ma deve applicare retroattivamente la detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 70% a partire dal 2023, periodo d’imposta di trasferimento in Italia.

Viene precisato che, qualora il contribuente dovesse nuovamente cambiare residenza, trasferendosi in una delle Regioni individuate ad agevolazione potenziata, non potrà comunque avvalersi della detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 90%.

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