L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 54/E del 27 febbraio 2026, ha offerto chiarimenti in relazione al periodo minimo di residenza all’estero richiesto per accedere al nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati in caso di datori di lavoro italiano ed estero appartenenti al medesimo gruppo societario.
Nel caso di specie, l’istante:
- dal 1° agosto 2023 al 21 luglio 2025, dopo un periodo di lavoro presso un altro soggetto estero, ha svolto attività lavorativa a favore della società statunitense ALFA in forza di un contratto con GAMMA SVIZZERA, società che agisce quale employer of record (EoR), responsabile della gestione formale del rapporto di lavoro e degli adempimenti amministrativi;
- nel mese di agosto del 2025 si è trasferito in Italia e ha iniziato a prestare la propria attività lavorativa a favore della società statunitense BETA, in base a un contratto stipulato con GAMMA ITALIA, employer of record (EoR) appartenente al medesimo gruppo di GAMMA SVIZZERA.
In base all’art. 5, D.Lgs. n. 209/2023, il ”nuovo regime” impatriati è applicabile anche nell’ipotesi in cui il lavoratore si trasferisca in Italia per prestare l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore del medesimo soggetto (residente o non residente in Italia) presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto «appartenente al suo stesso gruppo».
Nello specifico, qualora il lavoratore svolga in Italia l’attività lavorativa a favore dello stesso soggetto (datore/gruppo) per il quale lavorava all’estero, la norma prevede l’allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all’estero che, da 3, aumenta a 6 o 7 periodi d’imposta, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore/gruppo) presso cui era svolta l’attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all’estero.
In particolare, per verificare se sussiste la continuità e, dunque, debba essere allungato il periodo di permanenza all’estero, dev’essere considerata unicamente la situazione esistente durante il periodo d’imposta precedente il trasferimento della residenza in Italia e/o all’estero o, comunque, fino alla data in cui avviene tale trasferimento.
Nel caso dell’istante, appartenendo i 2 datori di lavoro (employer of record) allo stesso gruppo societario, il requisito minimo di pregressa permanenza all’estero per poter fruire del beneficio è innalzato a 6 anni, non rilevando che le società utilizzatrici per le quali l’Istante ha svolto in passato e svolge la propria prestazione lavorativa non abbiano alcun rapporto tra di loro.
Di conseguenza, l’istante non può beneficiare del regime impatriati.
