Fabbricerie: costituzione del ramo impresa sociale o del ramo ETS

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 4027 del 12 marzo 2026, ha fornito precisazioni sulla costituzione, da parte delle fabbricerie, del ramo impresa sociale (art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 112/2017) o del ramo ETS (art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017

Le fabbricerie sono tutte le amministrazioni che, con le diverse denominazioni di fabbriche, opere, maramme, cappelle, ecc., provvedono all’amministrazione dei beni delle chiese e alla manutenzione dei rispettivi edifici, senza ingerire nei servizi di culto.

Le fabbricerie, considerate dalla giurisprudenza amministrativa enti di natura privatistica, occupano nell’ordinamento italiano una posizione peculiare, pertanto, non sono totalmente riconducibili alle norme di diritto comune. L’esercizio di attività di tutela dei beni di interesse artistico e storico ha consentito ad alcune di esse di acquisire, previo adeguamento statutario, la qualifica fiscale di ONLUS (così Consiglio di Stato, parere n. 289/2000). Le attività delle fabbricerie non attinenti alla religione o al culto sono soggette alla legislazione unilaterale dello Stato ad esse riferibile (Consiglio di Stato, sentenza n. 7742/2022).

Poiché alcune attività svolte dalle fabbricerie appaiono riconducibili al settore degli «interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio», ricompresi nell’elenco delle attività di interesse generale contemplate sia dal Codice del Terzo settore sia dal D.Lgs. n. 112/2017, che regolamenta l’impresa sociale, l’art. 9, comma 1-bis, lett. a), b) e c), D.L. n. 228/2021, ha esteso alle fabbricerie la disciplina prevista, rispettivamente, dall’art. 4, comma 3, Codice del Terzo settore, e dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 112/2017, per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ferme restando le loro peculiarità strutturali. Pertanto, è consentita la costituzione del c.d. ramo ETS o del ramo impresa sociale della fabbriceria, con conseguente soggezione, rispettivamente, alle norme del CTS o del D.Lgs. n. 112/2017 delle attività (di interesse generale e diverse) imputate al ramo.

Di conseguenza, le fabbricerie iscritte all’anagrafe delle ONLUS, soppressa dal 1° gennaio 2026, possono presentare l’istanza di iscrizione al RUNTS fino al 31 marzo 2026. Tale termine si applica anche alle fabbricerie ONLUS che decidono di costituire il ramo impresa sociale, mediante iscrizione al Registro Imprese, in virtù della previsione contenuta nell’art. 11, comma 3, CTS, secondo cui, per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro Imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nella sezione “imprese sociali” del RUNTS.

In ogni caso, la nota chiarisce che l’istituzione del ramo ETS o del ramo impresa sociale è facoltà della singola fabbriceria, non essendovi obblighi di ingresso nel Terzo settore.

Il Ministero, dopo aver inquadrato giuridicamente le fabbricerie, risponde ai quesiti ricevuti in materia fiscale.

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