L’Agenzia delle Entrate, con circolare 24 febbraio 2026, n. 2/E, ha fornito i primi chiarimenti operativi sulle misure fiscali introdotte dalla Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), volte a favorire l’adeguamento delle retribuzioni e a incentivare specifiche modalità di prestazione lavorativa caratterizzate da maggiore gravosità, quali il lavoro notturno, festivo e a turni. La Legge di bilancio 2026 ha, infatti, introdotto 2 distinti regimi di tassazione sostitutiva applicabili nel corso del 2026:
- da un lato l’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti;
- dall’altro l’imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e indennità connesse a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (come detto, lavoro notturno, festivo e a turni).
La prima misura affrontata dall’Agenzia riguarda «gli incrementi retributivi ….in attuazione di rinnovi contrattuali». Innanzitutto, la circolare n. 2/E/2026 si preoccupa di calibrare l’ambito di applicazione della disciplina in questione, data la sua stesura assai grossolana: si parla di rinnovi contrattuali, senza specificare di che tipo (individuali o collettivi) e di che livello (solo nazionale o anche territoriale/aziendale). Alla luce delle relazioni di accompagnamento e della relazione tecnica della Legge n. 199/2025, l’Agenzia ritiene che rientrino nella disposizione solo gli aumenti salariali riconosciuti in attuazione di rinnovi di contratti collettivi di livello esclusivamente nazionale, sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.
La circolare chiarisce che l’agevolazione si applica secondo il principio di cassa, tenendo conto anche della regola del c.d. principio di “cassa allargato”, prevista dall’art. 51, TUIR. Di conseguenza, rilevano gli importi effettivamente corrisposti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, nonché quelli erogati entro il 12 gennaio 2027 se riferiti a competenze del 2026. L’Agenzia delle Entrate esclude gli aumenti derivanti da rinnovi contrattuali che siano stati erogati prima del 1° gennaio 2026 (senza richiamare, in questo caso, il principio di cassa allargato).
Particolarmente interessante è stata la lettura data del passaggio normativo «gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026»: gli aumenti interessati non solo sono quelli corrisposti con decorrenza 2026, ma anche quelli la cui corresponsione è iniziata prima; quando il rinnovo contrattuale preveda aumenti distribuiti su più anni, l’imposta sostitutiva può applicarsi alle singole tranche di incremento corrisposte nel 2026, anche se la prima fase dell’aumento è stata riconosciuta in un periodo precedente. La circolare fornisce a tal proposito un esempio pratico, evidenziando come l’agevolazione riguardi tutte le quote di incremento effettivamente erogate nel 2026, indipendentemente dall’anno di decorrenza originaria dell’aumento.
Sotto il profilo oggettivo, l’Agenzia delle Entrate precisa che il regime agevolato riguarda esclusivamente gli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta, vale a dire le 12 mensilità ordinarie nonché la tredicesima e la quattordicesima mensilità. L’imposta sostitutiva si applica inoltre agli istituti retributivi indiretti influenzati dall’aumento contrattuale, come le integrazioni a carico del datore di lavoro in caso di assenze per malattia, maternità o infortunio.
Restano, invece, esclusi dall’agevolazione alcuni elementi retributivi, che, pur collegati al rapporto di lavoro, non rappresentano incrementi stabili della retribuzione contrattuale. Tra questi rientrano gli scatti di anzianità, le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive rispetto all’orario ordinario, le maggiorazioni per lavoro straordinario o per lavoro notturno e festivo, nonché le indennità di turno. Sono, altresì, escluse le somme una tantum eventualmente riconosciute in sede di rinnovo contrattuale per compensare il periodo di vacanza contrattuale e il TFR, che costituisce una componente differita della retribuzione.
Un aspetto interessante affrontato dalla circolare riguarda il trattamento degli incrementi contrattuali che assorbono il superminimo individuale riconosciuto al lavoratore. In tale ipotesi l’Agenzia ritiene che anche la quota di superminimo assorbita dall’aumento contrattuale possa beneficiare dell’imposta sostitutiva, in quanto la variazione retributiva deriva comunque dall’applicazione del rinnovo del CCNL. Ulteriori chiarimenti riguardano il coordinamento con i regimi agevolativi previsti per alcune categorie di lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, come i ricercatori rientrati dall’estero o i lavoratori impatriati. In tali situazioni la tassazione sostitutiva del 5% si applica esclusivamente sulla quota di reddito effettivamente imponibile secondo le regole del regime speciale di riferimento.
Dal punto di vista procedurale, la circolare precisa che il lavoratore non deve presentare alcuna specifica richiesta per beneficiare dell’agevolazione. Il regime sostitutivo opera, infatti, automaticamente da parte del sostituto d’imposta, salvo espressa rinuncia scritta del dipendente che preferisca la tassazione ordinaria. L’eventuale verifica del requisito reddituale può richiedere la collaborazione del lavoratore qualora lo stesso abbia avuto più datori di lavoro nel corso del 2025. In tal caso, il dipendente deve comunicare al datore di lavoro attuale l’ammontare dei redditi percepiti negli altri rapporti di lavoro, mediante la consegna delle relative Certificazioni Uniche oppure attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Accanto alla detassazione degli aumenti contrattuali, la Legge di bilancio 2026 introduce un ulteriore regime di favore riguardante alcune componenti accessorie della retribuzione. In particolare, l’art. 1, commi 10 e 11, Legge n. 199/2026, prevede che, limitatamente al periodo d’imposta 2026, le maggiorazioni e le indennità corrisposte per lavoro notturno, per lavoro festivo o prestato nei giorni di riposo settimanale e per lavoro organizzato a turni possano essere assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%. La misura si applica entro il limite annuo di 1.500 euro e riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2025 abbiano percepito redditi di lavoro dipendente non superiori a 40.000 euro.
La circolare precisa che l’agevolazione riguarda esclusivamente le somme aggiuntive rispetto alla retribuzione ordinaria, riconosciute in relazione alle particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Rientrano, pertanto, nell’ambito applicativo le maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno previste dal D.Lgs. n. 66/2003 e dalla contrattazione collettiva, le indennità per lavoro prestato nei giorni festivi o di riposo settimanale individuati dai contratti collettivi e le indennità connesse al lavoro a turni. L’Agenzia delle Entrate ritiene, inoltre, che possano rientrare nel regime agevolato anche le indennità di reperibilità previste dai CCNL quando siano strettamente collegate a tali tipologie di lavoro.
Sono, invece, escluse dall’agevolazione le somme corrisposte sulla base di accordi aziendali o territoriali, nonché le componenti della retribuzione ordinaria o differita, come la tredicesima e la quattordicesima mensilità, il TFR o le integrazioni a carico del datore di lavoro in caso di assenza per malattia, maternità o infortunio. Restano, inoltre, escluse le somme corrisposte per lavoro straordinario, salvo che si tratti di prestazioni rese in orario notturno o nei giorni festivi e qualificate dai CCNL come maggiorazioni specifiche.
Il legislatore ha previsto alcune particolari esclusioni settoriali. In particolare, la tassazione sostitutiva del 15% non si applica ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto turistico e termale. Per tali categorie la Legge di bilancio ha, infatti, introdotto una diversa misura di sostegno, consistente in un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde relative al lavoro notturno e alle prestazioni straordinarie svolte nei giorni festivi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2026.
Anche per questa seconda misura l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta e il lavoratore non è tenuto a presentare alcuna istanza. Il dipendente mantiene, tuttavia, la facoltà di optare per la tassazione ordinaria mediante rinuncia scritta. La circolare evidenzia, inoltre, che il limite annuo di 1.500 euro rappresenta una vera e propria franchigia: le somme eccedenti tale soglia sono, quindi, assoggettate alla tassazione ordinaria. Ai fini del calcolo del limite non devono essere considerati i premi di risultato e le somme corrisposte a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa, già assoggettati alla disciplina agevolativa prevista dalla normativa sui premi di produttività.
