ISAC: promozione della compliance contributiva e comunicazioni ai datori di lavoro

L’INPS, con circolare n. 26 del 6 marzo 2026, ha illustrato gli interventi sulla promozione della compliance in materia contributiva attraverso l’utilizzo di strumenti di analisi preventiva, con particolare riferimento agli indici sintetici di affidabilità contributiva – ISAC (art. 1, commi 5-10, D.L. n. 160/2024), e alle relative comunicazioni previste per i datori di lavoro.

L’Istituto ricorda che gli ISAC sono indicatori statistico-economici elaborati attraverso una metodologia che combina l’utilizzo di dati di natura contributiva e di natura fiscale, per verificare la congruità della forza lavoro dichiarata dal datore di lavoro, al fine di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all’imposizione contributiva.

L’introduzione sperimentale degli ISAC nasce nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5, Componente 1, Riforma 1.2 “Piano Nazionale per la lotta al lavoro sommerso” (decreto del Ministro del Lavoro n. 221/2022) e avviene con D.L. n. 160/2024, limitatamente a 8 settori economici, dal 1° gennaio 2026, per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva.

Il D.I. 27 febbraio 2026 ha introdotto e approvato gli ISAC per i settori “Commercio all’ingrosso alimentare”, codice M21U in ambito ISA, e “Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere”, codice G44U in ambito ISA.

La circolare ricorsa che, come disposto dall’art. 1, comma 6, D.I. 27 febbraio 2026, il campo di applicazione degli ISAC coincide con quello degli ISA dell’Agenzia delle Entrate.

Entro il 31 marzo 2026 l’INPS trasmetterà ai datori di lavoro rientranti nei 2 suddetti settori economici una comunicazione di complianceriportante le risultanze di eventuali scostamenti dai valori normali degli indicatori connessi al modello ISAC di riferimento, specificando la presenza di eventuali scostamenti, lievi o significativi, rispetto ai valori rientranti nella c.d. fascia di normalità, così come determinata nel modello identificativo degli ISAC, senza comportare alcuna irregolarità a carico del datore di lavoro.

Il CdA INPS, con deliberazione n. 14 del 18 febbraio 2026, ha individuato:

  • i criteri e le modalità con cui gli elementi e le informazioni sono messi a disposizione del datore di lavoro;
  • le fonti informative e la tipologia di informazioni da fornire al datore di lavoro;
  • le fattispecie di esclusione;
  • i criteri, le modalità e i termini di comunicazione tra il datore di lavoro e l’Amministrazione, assicurati anche a distanza mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici;
  • i livelli di assistenza e i rimedi per la regolarizzazione spontanea di eventuali inadempimenti contributivi, di cui il datore di lavoro si dovesse rendere conto, a seguito delle verifiche della propria posizione contributiva. In tale ultimo caso, trovano applicazioni le disposizioni di cui all’art. 30, comma 7, D.L. n. 19/2024.

La circolare dettaglia, quindi, questi aspetti.

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