La Fondazione Enasarco, in seguito alla comunicazione del tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da parte dell’ISTAT, ha comunicato gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provigionali per l’anno 2026 e ha confermato le aliquote contributive previste per il calcolo dei contributi da versare.
Massimali provvigionali
I massimali provvigionali sono pari a:
- 30.478 euro per agenti plurimandatari;
- 45.717 euro per agenti monomandatari.
Si ricorda che il massimale provvigionale annuo non è frazionabile.
Minimali contributivi dovuti
I minimali contributivi dovuti sono pari a:
- 515 euro per agenti plurimandatari;
- 1.026 euro per agenti monomandatari.
In relazione al minimale contributivo si ricorda che:
- non è dovuto se nel corso dell’anno non si matura alcun compenso (principio di produttività);
- è dovuto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi, ovvero se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni, dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo;
- per gli agenti che svolgono l’attività in forma di società di capitali (S.p.a. o S.r.l.) non è previsto alcun minimale contributivo.
In tema di aliquote contributive nulla è cambiato rispetto al 2025.
Per i rapporti intrattenuti con agenti strutturati come impresa individuale (anche impresa familiare) o società di persone (S.n.c. e S.a.s.), l’aliquota totale è del 17%, di cui il 14% per le prestazioni previdenziali e il 3% a titolo di solidarietà. Tale aliquota è suddivisa equamente tra agente (8,50%) e preponente (8,50%).
Nel caso l’agente di commercio operi, invece, sotto forma di società di capitali (S.r.l. o S.p.a.), il contributo andrà versato su tutte le somme corrisposte per provvigioni, dunque senza alcun limite massimale, con un’aliquota contributiva che varia in funzione dei seguenti scaglioni:
| Provvigioni annue | Aliquota contributiva | ||
| Quota preponente | Quota agente | Totale | |
| Fino a 13.000 euro | 3,00% | 1,00% | 4,00% |
| Da 13.000,01 a 20.000 euro | 1,50% | 0,50% | 2,00% |
| Da 20.000,01 a 26.000 euro | 0,75% | 0,25% | 1,00% |
| Oltre 26.000 euro | 0,30% | 0,20% | 0,50% |
Si ricordano, infine, le scadenze relative all’invio della distinta trimestrale e al pagamento della contribuzione dovuta:
| I trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2026) | 20 maggio 2026 |
| II trimestre (aprile-maggio-giugno 2026) | 20 agosto 2026 |
| III trimestre (luglio-agosto-settembre 2026) | 20 novembre 2026 |
| IV trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2026) | 20 febbraio 2027 |
