Crediti contributivi: quando la domanda di accertamento negativo può interrompere la prescrizione

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 16 dicembre, n. 32727, ha stabilito che la richiesta del convenuto di mero rigetto dell’altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, c.c., in quanto, in concreto, è volta a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l’accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all’art. 2945, comma 2, c.c.

Il caso

La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso presentato dalla società nel 2003 al Tribunale di Torino per ottenere l’accertamento negativo del credito contributivo richiesto dall’INPS, relativo a 5 rapporti di lavoro subordinato, accertato dall’Istituto con verbale ispettivo del 9 maggio 2002.

Il Tribunale aveva accolto il ricorso della società. La Corte d’Appello di Torino, decidendo gli appelli di entrambe le parti, aveva dichiarato parzialmente prescritti i contributi. La Cassazione, con ordinanza n. 10345/2008, aveva rigettato il ricorso proposto dalla società. All’esito del giudizio di legittimità, l’INPS, con diffida ad adempiere notificata il 16 maggio 2016, aveva preteso il pagamento di quanto dovuto. La società ha nuovamente eccepito la prescrizione quinquennale, ritenendo che, dopo la notifica del verbale di accertamento del 2002, non fossero intervenuti atti interruttivi idonei.

Il Tribunale di Torino, nuovamente adito dalla Ventana, con la sentenza n. 1600/2018 ha dichiarato estinto per prescrizione il credito di cui al verbale di accertamento del 2002.

La Corte territoriale ha rigettato il gravame proposto dall’INPS, ritenendo la decorrenza del termine di prescrizione (senza interruzione né sospensione) nel corso del giudizio conclusosi con l’ordinanza di Cassazione n. 10354/2008, giudizio in cui l’Istituto non aveva formulato domande o richieste idonee a ribadire la pretesa contributiva, limitandosi a chiedere il rigetto dell’azione di accertamento negativo proposta dalla società.

L’INPS, ricorrendo in Cassazione, lamenta la violazione delle norme sulla prescrizione (art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995 e artt. 2943, ss., c.c.), sostenendo che la sua difesa nel precedente giudizio avrebbe dovuto essere qualificata come atto interruttivo della prescrizione. Pertanto, l’Istituto riteneva sufficiente, a tal fine, l’avere chiesto il rigetto delle domande della controparte.

La Suprema Corte, richiamando il proprio orientamento secondo cui la difesa del convenuto in un giudizio di accertamento negativo può avere efficacia interruttiva della prescrizione solo se esprime esplicitamente la volontà di far accertare giudizialmente il credito e ribadirne la sussistenza, ritiene che la Corte d’Appello si sia correttamente attenuta a questo principio, verificando il contenuto effettivo delle conclusioni dell’INPS nel giudizio originario. La verifica eseguita dal dalla Corte territoriale poneva in evidenza come l’ente, nel precedente processo, non avesse esercitato una propria pretesa creditoria, ma si fosse limitato a resistere passivamente, senza formulare chiaramente una domanda di accertamento del proprio diritto né un atto idoneo a interrompere la prescrizione.

Inoltre, la Cassazione ha ritenuto che la precedente pronuncia n. 10345/2008, di rigettato del ricorso proposto dalla società, non potesse ritenersi una sentenza di condanna ai fini dell’art. 2953, c.c.: la decisione, infatti, aveva determinato soltanto il passaggio in giudicato dell’accertamento operato dalla Corte d’Appello circa l’esistenza dei rapporti di lavoro e la prescrizione dei contributi per alcuni lavoratori, ma non costituiva un titolo esecutivo né poteva essere equiparata a una condanna al pagamento. Pertanto, a giudizio della Suprema Corte, la sentenza del 2008 non aveva effetti sulla prescrizione del credito contributivo.

Alla luce di ciò, la Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che il credito dell’INPS relativo al verbale del 2002 risultava prescritto.

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