È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026 la Legge n. 26 del 27 febbraio 2026, di conversione del D.L. n. 200/2025 (Decreto Milleproroghe), recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Nel medesimo numero della Gazzetta Ufficiale è disponibile anche il testo del D.L. n. 200/2025 (G.U. n. 302/2025), coordinato con la Legge di conversione n. 26/2026.
Tra le disposizioni di maggior impatto si segnala l’introduzione, all’art. 14, del comma 1-bis, che dispone la proroga degli incentivi previsti dagli artt. 22-24, D.L. n. 60/2024 (Decreto Coesione): Bonus giovani (under 35), Bonus donne e Bonus ZES over 34.
Il Bonus giovani under 35 (art. 22, D.L. n. 60/2024) è stato prorogato per le assunzioni effettuate fino al 30 aprile 2026. L’entità dell’esonero contributivo è stata modificata:
- 70% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2026;
- 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2026, qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Viene ricordato che, qualora l’assunzione avvenga in una sede dell’area ZES, in essa sono ricomprese anche le Marche e Umbria.
Per quanto riguarda il Bonus donne, che prevede l’esonero contributivo per l’assunzione di donne residenti nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, la proroga è relativa alle assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2026, anche nelle Regioni Marche e Umbria.
In relazione al Bonus ZES over 34, relativo a misure di esonero contributivo per lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno, comprendente anche Marche e Umbria, il beneficio è prorogato alle assunzioni effettuate fino al 30 aprile 2026.
Vengono modificate le percentuali di esonero:
- 70% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2026;
- 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2026, che comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Infine, si segnala che gli artt. 15-16 prevedono la proroga al 31 marzo 2026 dei termini di stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell’acquacoltura, del turismo e della somministrazione.
