Decreto attuativo del bonus giovani

L’articolo 22, D.L. 60/2024 (Decreto Coesione), convertito con modificazioni dalla L. 95/2024, ha introdotto una particolare agevolazione a favore dei datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale. Le fattispecie contrattuali che danno diritto all’esonero sono:

– assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
– trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

L’agevolazione si configura come esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi Inail, nel limite di un importo massimo mensile differenziato in base alla sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio. Il periodo massimo di fruizione dell’esonero è fissato in 24 mesi. L’esonero spetta per l’assunzione di soggetti che non hanno compiuto il 35° anno di età alla data dell’evento incentivato e il requisito anagrafico si accompagna alla condizione che prevede l’assenza di precedenti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’accesso all’incentivo è previsto, comunque, nell’ipotesi di precedente assunzione con contratto di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il decreto attuativo interministeriale Lavoro-Mef firmato il 14 aprile 2025 delinea il quadro operativo della misura e definisce un meccanismo di differenziazione territoriale:

  • per le assunzioni effettuate sull’intero territorio nazionale dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, il massimale dell’esonero fruibile è fissato in 500 euro mensili per lavoratore;
  • per le assunzioni con sede di lavoro effettiva nelle regioni della Zona Economica Speciale (Zes) unica del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della Commissione Europea, trattandosi di aiuto di Stato) al 31 dicembre 2025, il massimale è elevato a 650 euro mensili, nel limite del 50% dei costi salariali come definiti dal punto 31, articolo 2, Regolamento (UE) 651/2014.

Sono esclusi dall’esonero i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato; inoltre, per il regime Zes, l’agevolazione è preclusa alle imprese in difficoltà (punto 18 dell’articolo 2, Regolamento (UE) 651/2014) e ai soggetti con aiuti di Stato da recuperare.

L’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni (articolo 4, D.Lgs. 216/2023).

La fruizione dell’esonero è subordinata:

  • al rispetto dei principi generali in tema di incentivi (articolo 31, D.Lgs. 150/2015) e ai requisiti di regolarità contributiva e osservanza delle norme di tutela delle condizioni di lavoro (articolo 1, commi 1175-1176, L. 296/2006);
  • all’assenza di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi nei 6 mesi precedenti l’assunzione nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei 6 mesi successivi, comporta la revoca dell’agevolazione.

Il riconoscimento dell’esonero avviene dopo aver presentato apposita domanda telematica all’Inps con modalità che verranno specificate dall’Istituto. Per quanto riguarda i territori Zes, l’assunzione dev’essere effettuata successivamente alla presentazione della domanda; dopo l’accoglimento, l’Inps opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e assegna al richiedente un termine perentorio di 10 giorni per provvedere all’assunzione e ai relativi adempimenti obbligatori.

L’Istituto provvede al monitoraggio trimestrale accogliendo le richieste solo in presenza di sufficiente capienza di risorse.

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Mondo professione

Torna in alto