Bonus assunzione: proroghe e novità

Nella legge di conversione del Decreto Milleproroghe è stata inserita la proroga di 3 dei 4 bonus assunzioni introdotti dal Decreto Coesione, non senza dubbi e criticità.

Il bonus giovani e il bonus ZES

Le proroghe degli incentivi all’occupazione di cui al Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024), che inizialmente era stato annunciato sarebbero state inserite nel Decreto Milleproroghe (D.L. n. 200/2025), da cui poi sono, invece, state espunte, sono approdate nella Legge n. 26/2026, di conversione del medesimo Decreto, ma con decorrenze e requisiti differenti per ciascuna misura.

Il bonus giovani (art. 22, D.L. n. 60/2024) e il bonus ZES (art. 24, D.L. n. 60/2024) sono stati prorogati limitatamente ad assunzioni (e trasformazioni, nel caso del bonus giovani) avvenute e che avverranno nel periodo 1° gennaio – 30 aprile 2026.

La novità relativa a queste 2 tipologie di incentivo risiede nel fatto che, entrambe, potranno essere fruite secondo 2 distinte modalità, a scelta del datore di lavoro, ovvero abbattendo i contributi a carico dello stesso in una percentuale pari al:

  • 70%, laddove l’assunzione/trasformazione agevolata non costituisca incremento occupazionale rispetto ai 12 mesi precedenti;
  • 100%, laddove l’assunzione/trasformazione agevolata generi tale incremento.

Poiché l’art. 14, comma 1-bis, D.L. n. 200/2025, richiama espressamente gli artt. 22 e 24, D.L. n. 60/2024, variando la data ultima entro la quale saranno ammesse agli incentivi assunzioni e trasformazioni, pare logico ritenere che resti intatta la natura di tali misure, ovvero aiuti di Stato rientranti nel Regolamento UE n. 651/2014 GBER, che, come noto, richiede sempre il verificarsi dell’incremento occupazionale.

Prevedere, pertanto, che tali agevolazioni, seppure in misura inferiore a quanto stabilito originariamente dal D.L. n. 60/2024, possano essere fruite senza tale requisito fondamentale, appare in netto contrasto con il citato Regolamento comunitario, nonché con la citata autorizzazione nel caso del bonus giovani, situazioni che potrebbero potenzialmente comportare l’illegalità delle misure.

È opportuno ricordare che anche il bonus giovani è aiuto di Stato, in quanto autorizzato dall’UE con decisione n. 649/2025, unitamente al bonus donne ZES, benché l’INPS abbia affermato il contrario nella circolare n. 90/2025.

Come noto, inoltre, nella citata circolare n. 90/2025 l’INPS aveva inizialmente richiamato l’obbligo di incremento occupazionale esclusivamente per le assunzioni/trasformazioni avvenute all’interno della ZES per le quali si fosse applicato il massimale mensile elevato a 650 euro, mentre alcun obbligo in tal senso veniva citato per gli eventi agevolati avvenuti nel restante territorio nazionale, che potevano utilizzare il massimale mensile “ridotto” di 500 euro, così come per quelli avvenuti nella ZES per i quali si optava per il medesimo importo, in luogo dei 650 euro prima menzionati.

Successivamente, nel messaggio n. 1935/2025, l’Istituto affermava, invece, che l’incremento occupazionale era divenuto condizione obbligatoria per tutte le assunzioni/trasformazioni decorrenti 1° luglio 2025, ovunque occorrenti, motivando tale capovolgimento di fronte con una richiesta di adeguamento in tal senso pervenuta dall’UE; a ben vedere, l’obbligo di incremento nel bonus giovani è stato previsto dall’origine, come sancito nell’autorizzazione UE n. 649/2025.

Tuttavia, se anche si trovasse una giustificazione all’applicazione della misura senza incremento, sarebbe opportuno venisse chiarito se la percentuale del 70% sia fruibile all’interno dei massimali mensili già previsti (500 euro per il bonus giovani nazionale, ex art. 22, comma 1, D.L. n. 60/2024; 650 euro per il bonus giovani all’interno della ZES, ex art. 22, comma 3, D.L. n. 60/2024), o se tali importi debbano essere opportunamente ricalcolati al 70% del loro ammontare, riducendoli rispettivamente a 350 e 455 euro.

Orbene, considerate le paventate conseguenze negative in merito al rincaro dei prezzi di energia, gas e petrolio, derivanti dall’attuale conflitto in Medio-Oriente, l’Europa potrebbe anche pensare di istituire un nuovo quadro temporaneo degli aiuti di Stato, così come già accaduto in seguito alla pandemia da COVID-19 prima, al conflitto Russo-Ucraino dopo e, da ultimo, alla crisi energetica; se così fosse, le misure in commento potrebbero anche rientrare in tale quadro e, con buona probabilità, essere oggetto di deroghe importanti rispetto alle comuni regole comunitarie.

Un ulteriore adempimento obbligatorio per i datori di lavoro per poter fruire degli incentivi all’occupazione è costituito dall’inserimento dell’offerta di lavoro nel SISSL, introdotto dall’art. 14, D.L. n. 158/2025, ma temporaneamente sospeso in attesa della pubblicazione del relativo Decreto attuativo.

Restano ferme le altre caratteristiche dei bonus, tra cui la durata massima pari a 24 mesi dall’assunzione/trasformazione agevolata, e i requisiti in capo ai lavoratori, ovvero l’età inferiore a 35 anni e l’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato.

Relativamente al bonus ZES(art. 24, D.L. n. 60/2024), il legislatore ha introdotto la medesima regolamentazione già vista per il bonus giovani, ovvero la possibilità di scelta tra la fruizione al 70%, senza incremento, o al 100%, con incremento.

Tale disciplina genera i medesimi dubbi esposti in precedenza per il bonus giovani, con la differenza che, nel caso del bonus ZES, l’obbligo di incremento discende direttamente dall’art. 32, comma 3, Regolamento UE GBER n. 651/2014, cui soggiace la misura.

Anche in questo caso non variano le altre condizioni previste in precedenza, tra cui la durata, sempre pari a 24 mesi dall’assunzione a tempo indeterminato, l’importo massimo mensile pari a 650 euro (salvo riproporzionamento a 455 euro nel caso della scelta del 70% di sgravio), e i requisiti in capo al lavoratore, ovvero 35 anni compiuti di età e 24 mesi di disoccupazione, certificati dal possesso della DID[1].

Il bonus donne

Il bonus donne, ex art. 23, D.L. n. 60/2024, resta esattamente identico alla versione originaria ed è anche l’unico incentivo prorogato per tutto il 2026, che consiste nello sgravio del 100% dei contributi a carico ditta, con massimale mensile di 650 euro, per una durata massima di 24 mesi dall’assunzione a tempo indeterminato[2], che generino incremento netto occupazionale, di donne:

  • prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nella ZES;
  • prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
  • impiegate in settori ad alta disparità di genere, identificati, per il 2026, dal D.M. n. 3795/2025.

Considerato che, limitatamente alle donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nella ZES, il bonus donne è stato autorizzato con la medesima autorizzazione UE del bonus giovani, anche in tal caso appare logico che si debba attendere una nuova autorizzazione per la proroga.

Un’ulteriore problematica che si potrebbe ripetere relativamente al bonus donneZES e al bonus giovani ZES è relativa all’obbligo di presentazione preventiva dell’istanza all’INPS, come accaduto nella versione originaria degli incentivi, che, di fatto, aveva escluso i rapporti incentivati stipulati dal 1° settembre 2024 all’11 maggio 2025[3].

Essendo ormai passata la metà del mese di marzo, ed essendo stato prorogato il bonus giovani solo al 30 aprile prossimo, tale situazione sarebbe a dir poco surreale, pur essendo la presentazione preventiva dell’istanza all’INPS prevista esplicitamente nell’autorizzazione UE.

Incombe, inoltre, l’obbligo di inserimento dei posti di lavoro vacanti nel SISSL dal 1° aprile 2026[4], per poter fruire delle agevolazioni alle assunzioni, sebbene ad oggi ancora sospeso a causa della mancata pubblicazione del D.M. attuativo.

Sono stati modificati i commi degli articoli 22, 23 e 24, D.L. n. 60/2024, che prevedevano la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza considerare il bonus applicato; la Legge n. 26/2026 ha inserito come limite gli eventi incentivati verificatisi fino al 31 dicembre 2025.

L’unico incentivo del D.L. n. 60/2024 non prorogato è quello relativo alle assunzioni di under 35 disoccupati nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, che ha definitamente cessato i suoi effetti al 31 dicembre 2025.

Il nuovo incentivo ex Legge n. 199/2025

Infine, occorre ricordare anche il nuovo e, si suppone, distinto incentivo alle assunzioni, introdotto dall’art. 1, commi 153 – 155, Legge n. 199/2025, che riguarda i medesimi ambiti di intervento dei bonus ex D.L. Coesione prorogati (giovani, donne, ZES).

Tale misura è definita genericamente come abbattimento parziale della contribuzione dovuta dai datori di lavoro per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato avvenute nel 2026 di personale non dirigenziale, senza nessun ulteriore dettaglio, la cui definizione è anch’essa rimandata a un Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Probabilmente si interverrà con questa nuova misura allo scadere delle proroghe al 30 aprile, ma allo stato attuale appare ancora tutto molto confuso.

Alla luce delle considerazioni esposte, non appare quindi possibile applicare i bonus per eventi agevolati dal 1° gennaio 2026; pare che dovremo, ancora una volta, attendere, per poi recuperare diversi mesi di arretrati.


[1] Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

[2] Sono escluse le assunzioni a tempo determinato e le trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

[3] Data di pubblicazione delle circolari INPS n. 90/2025 e n. 91/2025.

[4] Art. 14, D.L. n. 159/2025.

L’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza

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