Utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente e articolo 17-bis

I nuovi obblighi dell’articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997, introdotto dal D.L. 26 ottobre 2019, sintetizzabili nel versamento separato delle ritenute, scattano se vengono affidate a un’impresa, mediante contratto di appalto o affidamenti vari, opere o servizi di importo annuo superiore a 200.000 euro.

Oltre a queste condizioni generali di innesco, e fatta salva la certificazione di regolarità fiscale, i contratti di appalto o i rapporti negoziali comunque denominati devono caratterizzarsi, contestualmente, da:

– prevalente utilizzo di manodopera;

– prestazione svolta presso le sedi del committente;

– utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Con l’emanazione della circolare n. 1/E/2020 da parte dell’Agenzia delle entrate sono stati forniti i primi chiarimenti in ordine ai nuovi obblighi in materia di versamento delle ritenute nei contratti di appalto. Vediamo come è stata interpretato il requisito di “beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma”.

Secondo l’Agenzia delle entrate, i beni strumentali “saranno ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali”.

Sarebbero stati graditi esempi, più che un richiamo generale, come l’utilizzo di impalcature (nei cantieri edili o navali) quale unico strumento fornito dal committente (o, come spesso accade, dall’appaltatore in caso di subappalto).

Ad ogni modo, come soglia di tolleranza, si ammette l’occasionale utilizzo di beni strumentali da parte dei lavoratori dell’appaltatore riconducibili al committente, “non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio”. Quest’ultima precisazione sembra un po’ sfuocata, visto che il concetto di indispensabilità è quanto mai sfumato (se è stato utilizzato dall’appaltatore, è stato comunque ritenuto indispensabile): forse, sarebbe stato meglio agganciare l’occasionalità all’utilizzo in fasi prodromiche o finali, esterne all’essenza dell’oggetto dell’appalto, ovvero a strumenti non caratterizzanti l’attività svolta dall’appaltatore.

 

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