Il superminimo: questioni di assorbibilità

Il superminimo, ossia l’eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, generalmente pattuita a livello individuale, è normalmente soggetto al principio generale dell’assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, a meno che:

  • le parti abbiano attribuito all’eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia, quindi, sorretto da un autonomo titolo;
  • la contrattazione collettiva preveda che gli aumenti retributivi non debbano essere assorbiti nel superminimo.

Il superminimo entra a far parte del patrimonio del lavoratore solo ed esclusivamente quando sia stato pattuito espressamente tra le parti o quando sia ricollegabile alle peculiarità del lavoratore che ne beneficia e non solo per il fatto che, attribuito una volta, lo si sia attribuito per sempre, soggiacendo in tale ultima ipotesi alla regola dell’assorbimento.

Spesso si pone il problema di come valutare quelle situazioni in cui il datore di lavoro, riconosciuto un superminimo  qualificato come assorbibile (o comunque senza specificazioni relative alla non assorbibilità), non operi alcun assorbimento per un determinato periodo e successivamente muti tale orientamento, assorbendo il superminimo nei miglioramenti retributivi.

In questa particolare situazione, la condotta datoriale, caratterizzata dalla temporanea erogazione del  superminimo senza alcun assorbimento in concomitanza con i miglioramenti economici contrattuali e legali, in base ai consolidati orientamenti giurisprudenziali, costituisce un comportamento meramente indiziario valutabile caso per caso anche alla luce degli altri elementi di giudizio, senza che si generi alcun automatismo nel mutamento della qualificazione del superminimo. Reiterare nel tempo la non assorbibilità per lunghi periodi, ad ogni modo, rischia di consolidare una diversa qualificazione del superminimo, soprattutto nel caso in cui non vi sia una formalizzazione a livello contrattuali delle ragioni e della natura di tale elemento retributivo.

 

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