Siamo (quasi) tutti riders: la disfatta dei co.co.co.

Con la L. 128/2019 è stato convertito il D.L. 101 del 3 settembre 2019, che ha di fatto messo fine al lavoro autonomo continuativo, ovvero a quella zona d’ombra della “parasubordinazione” che – seppur problematica – rispondeva a precise istanze del sistema economico e del lavoro del nostro Paese. La normativa, nata per regolamentare i c.d. riders, ha introdotto il nuovo articolo 47-bis, comma 1, D.Lgs. 81/2015, che li definisce come “lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali“, inquadrandoli così definitivamente nell’alveo dei lavoratori autonomi eterorganizzati di cui all’articolo 2 del citato decreto, a cui, pertanto, si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

La sostituzione ad opera della legge di conversione della parola “esclusivamente” con quella “prevalentemente” e l’abrogazione del riferimento “ai tempi e i luoghi di lavoro” rende sostanzialmente impossibile distinguere i co.co.co. da quelli eterorganizzati.

Insomma, ai fini dell’applicazione della disciplina del lavoro subordinato, la prestazione lavorativa, dunque, dovrà essere continuativa, prevalentemente (e non più esclusivamente) personale e organizzata dal committente, senza alcun riferimento ai tempi e luoghi di lavoro, su cui perlopiù si incardinava il distinguo dettato dalla precedente normativa.

Pertanto, mentre per i riders sarà molto più semplice provare in giudizio l’eterorganizzazione, divenuta evidentemente più fluida, per i collaboratori coordinati e continuativi autonomi difficilmente rimarrà spazio, poiché o si ritroveranno risucchiati nell’àmbito dell’eterorganizzazione o verranno invece inquadrati quali lavoratori autonomi ex articolo 2222 cod. civ., con tutte le conseguenze – anche in termini di tutele – del caso.

Resta da chiedersi, in assenza di un diritto intertemporale, cosa ne sarà dei rapporti già in essere, specie se si pensa che non di rado i contratti di collaborazione coordinata e continuativa hanno durata prolungata e, sovente, sono stati soggetti a certificazione.

 

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