Nuove semplificazioni a fronte di un infortunio

 

Dal 22 marzo 2016 sono in vigore le semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come stabilito dal D.Lgs. n.151/15.

Prima di soffermarsi sulle novità è opportuna una considerazione di merito: a distanza di 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto, la prima nota operativa sulla scadenza del 22 marzo è pervenuta solo nella serata del 21 marzo tramite la circolare Inail n.10/16.

Il sito istituzionale con la relativa nuova modulistica è invece stato aggiornato direttamente il 22 marzo.

Ma quali sono le novità?

A partire da tale data, l’obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza. Il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria, precedentemente profilato, provvede all’inoltro all’Inail, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite la struttura sanitaria competente al rilascio.

In caso di malattia professionale l’invio del certificato medico vale, ai fini assicurativi e per le malattie contenute nell’elenco di cui all’art.139, T.U. n.1124/65, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di denuncia.

Il dipendente dovrà comunicare al datore di lavoro il solo codice identificativo del certificato con i giorni di prognosi. Il datore di lavoro scaricherà il certificato da apposito applicativo messo a disposizione dall’istituto.

Resta a carico del datore di lavoro l’obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all’Istituto entro due giorni e di malattia professionale entro cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia.

Il datore di lavoro, nella denuncia, deve obbligatoriamente inserire i dati relativi al numero identificativo e la data rilascio del certificato medico.

Inoltre l’Inail ha l’obbligo di trasmettere all’autorità di Pubblica Sicurezza le informazioni relative alle denunce di infortunio con prognosi superiore a trenta giorni o a cui è conseguito un infortunio mortale. In questo senso abbiamo un’ulteriore semplificazione: il datore di lavoro non dovrà più trasmettere alla P.S. il certificato medico d’infortunio.

 

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