La conversione in legge del Decreto Dignità introduce un periodo transitorio

Delle numerose criticità emerse dalla lettura del D.L. 87/2018, segnalate da dottrina, organizzazioni datoriali e, non ultima, Fondazione studi dei consulenti del lavoro, soltanto alcune sono state oggetto di intervento con la conversione in legge, operata con la L. 9 agosto 2018, n. 96, pubblicata nella G.U. 11 agosto 2018, n. 186, e in vigore dal 12 agosto 2018.

L’impianto originale del D.L. 87/2018 viene confermato, soprattutto per il contratto a termine, senza particolari scossoni.

Forse l’unico intervento positivo che si registra nella conversione è la previsione di un periodo transitorio, in luogo della brutale applicabilità, prevista nella versione originaria del D.L. 87/2018, ai contratti stipulati dal 14 luglio 2018 e a proroghe e rinnovi di contratti in corso alla medesima data. Mediante modifica dell’articolo 1, comma 2, D.L. 87/2018, le novità contenute nell’articolo 1, comma 1, D.L. 87/2018, si applicano ai contratti sottoscritti successivamente al 14 luglio 2018, nonché ai rinnovi e alle proroghe successive al 31 ottobre 2018.

Fino a tale data, i contratti sottoscritti prima del 14 luglio 2018 saranno soggetti alle vecchie regole in materia di proroghe e rinnovi, senza obbligo di motivare tali atti, con 5 proroghe e il limite nella successione di contratti a termine di 36 mesi (a dire il vero, il periodo transitorio non richiama la successione dei contratti, ma solo proroga e rinnovi: auspicabile anche su tale passaggio un chiarimenti di prassi).

Sarebbe stato tutto molto più semplice se il rinvio di pochi mesi fosse stato previsto già nel D.L. 87/2018, evitando dubbi interpretativi sui rinnovi operati nel periodo intermedio 14 luglio-11 agosto. Sul punto, l’orientamento prevalente della Cassazione (si veda Cassazione n. 9386/2016) porta a ritenere che anche le proroghe e rinnovi in tale periodo possano essere soggetti alle vecchie regole.

Per il nuovo limite del 30% per la somministrazione (a cui si aggiungono nel computo anche i contratti a termine) non vi è alcun periodo transitorio: è bene prestare quindi attenzione per i contratti sottoscritti a decorrere dal 12 agosto 2018.

 

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