Le Faq sul lavoro accessorio

 

Dopo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, anche il Ministero del Lavoro, con nota 2 novembre 2016, n. 20137, interviene in merito alle modifiche apportate al lavoro accessorio dal decreto correttivo del Jobs Act (D.Lgs. 185/2016); lo fa con delle risposte a Faq a distanza di circa un mese dall’entrata in vigore del predetto decreto, situazione quest’ultima non tanto dovuta all’inerzia dell’Ente, ma al fatto che la norma è entrata in vigore il giorno dopo la pubblicazione in G.U. senza i canonici 15 giorni di vacatio legis.

Le Faq sembrano riprodurre quelle già predisposte dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro, ma con qualche indicazione operativa molto interessante.

È confermato che nelle ipotesi in cui il prestatore svolga l’attività per l’intera settimana, i datori di lavoro non agricoli possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell’ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata.

Tale indicazione è sicuramente di buon senso, anche se fa decadere il significato della particolarità del settore agricolo, per il quale possono essere comunicate al massimo 3 giornate.

Per il prestatore che svolge l’attività in un’unica giornata, ma con due fasce orarie differenziate – ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 – occorre effettuare un’unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa.

Sul tema delle variazioni e/o modifiche è molto apprezzabile l’intervento del Dicastero, il quale si dimostra più vicino al cittadino rispetto al Legislatore.

Nella Faq specifica è precisato che la variazione della comunicazione già effettuata vada comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferisce. A titolo esemplificativo il Ministero individua le seguenti ipotesi:

  • se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell’inizio dell’attività lavorativa;
  • se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell’inizio dell’attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione;
  • se si anticipa l’orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
  • se si posticipa l’orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;
  • se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell’inizio dell’attività lavorativa ulteriore;
  • se il lavoratore termina anticipatamente l’attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;
  • se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio della prestazione già comunicata.

Altro tema di particolare interesse riguarda la comunicazione cumulativa; il Ministero, in linea con i consulenti del lavoro, afferma che le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente e analiticamente esposti.

Sicuramente apprezzabili le indicazioni operative fornite dalle Faq del Ministero, anche se l’auspicio è quello che le istruzioni operative possano pervenire nei tempi consoni all’entrata in vigore della norma: sul predetto aspetto sarebbe importante mantenere l’effetto della vacatio legis, principio importante e forse troppo trascurato in quest’ultimo periodo.

 

Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il seminario affronta le specificità della gestione dei rapporti di lavoro domestico, con particolare attenzione alle novità 2026. 28 aprile 2026

Il master analizza il contratto di lavoro subordinato, nei suoi principi generali e nelle sue diverse declinazioni. 17 aprile 2026

Torna in alto