APE sociale: la rioccupazione per periodi inferiori a 6 mesi non interrompe la disoccupazione

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 1° febbraio 2026, n. 2107, ha stabilito che in tema di diritto all’APE sociale, ex art. 1, comma 179, lett. a), Legge n. 232/2016, i requisiti per l’accesso a tale misura, ossia lo stato di disoccupazione successivo a un’occupazione lavorativa dipendente per almeno 18 mesi nei 36 precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, vanno riferiti all’ultimo dei rapporti lavorativi – a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata superiore a 6 mesi – prima della prestazione, mentre è irrilevante che dopo la cessazione di detto rapporto vi sia stata rioccupazione per periodi inferiori a 6 mesi.

Nel caso di specie, il lavoratore aveva impugnato il provvedimento con cui l’INPS gli aveva negato il diritto alla fruizione dell’APE sociale, in quanto il suo ultimo rapporto di lavoro, intermittente e con durata inferiore a 6 mesi, era cessato per decorrenza del termine; tale ultimo rapporto aveva dunque solo sospeso, e non interrotto, lo stato di disoccupazione, che era rimasto riferibile al precedente rapporto di lavoro conclusosi con licenziamento.

Il caso

La Corte di Cassazione esamina il ricorso presentato dall’INPS contro la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che, ribaltando la decisione del Tribunale di prime cure, aveva riconosciuto a un lavoratore il diritto a beneficiare dell’APE sociale, quale anticipo pensionistico previsto dall’art. 1, commi 179‑186, Legge n. 232/2016, e dal D.P.C.M. n. 88/2017. La Corte territoriale aveva ritenuto che il lavoratore, alla data della domanda amministrativa del 19 giugno 2017, fosse in possesso dei requisiti necessari a percepire l’APE sociale dal 1° maggio 2017 al 1° novembre 2020, data del suo pensionamento, per un importo complessivo di 56.532 euro.

Mentre il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo che l’ultimo rapporto di lavoro del ricorrente, un contratto intermittente cessato per decorrenza del termine, non rientrasse tra le causali ammesse dall’art. 7, Legge n. 604/1966, che richiedeva licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale; la Corte d’Appello aveva ritenuto applicabile la disciplina vigente prima delle modifiche introdotte il 1° gennaio 2018, ponendo attenzione allo stato di disoccupazione richiesto dal legislatore.

Richiamando l’art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 150/2015, la Corte aveva affermato che lo stato di disoccupazione può essere sospeso, e non interrotto, quando il lavoratore intraprende rapporti di durata pari o inferiori a 6 mesi, con la conseguenza che l’occupazione breve non fa venir meno lo stato di disoccupazione maturato in precedenza, salvo che non sia seguita dalla fruizione di un’indennità di disoccupazione fino a 3 mesi prima della domanda. Poiché il rapporto intermittente del lavoratore aveva avuto durata inferiore ai 6 mesi, non aveva interrotto lo stato di disoccupazione riconducibile al precedente rapporto, conclusosi con licenziamento nell’agosto 2014.

L’INPS ha impugnato la decisione, sostenendo che l’art. 2, D.P.C.M. n. 88/2017, attuativo della disciplina sull’APE sociale, richiama solo l’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 150/2015, e non il comma 3, che contiene la previsione sulla sospensione, pertanto questa non sarebbe applicabile per verificare il requisito dello stato di disoccupazione utile all’APE sociale.

La Cassazione ritiene infondato il ricorso, infatti la giurisprudenza di legittimità (ad esempio, Cassazione n. 30258/2024) ha stabilito che i requisiti per l’accesso all’APE sociale devono essere riferiti all’ultimo rapporto di lavoro di durata superiore a 6 mesi e che eventuali rioccupazioni di durata inferiore a 6 mesi sono irrilevanti ai fini della perdita dello stato di disoccupazione.

La Cassazione conferma quindi il giudizio della Corte d’Appello, che ha correttamente applicato la normativa complessiva sullo stato di disoccupazione.

La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli

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