La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 13 gennaio 2026, n. 720, ha stabilito che, nel pubblico impiego contrattualizzato, la facoltà dell’Amministrazione di sospendere il procedimento disciplinare per la pendenza di un procedimento penale ai sensi dell’art. 55-ter, D.Lgs. n. 165/2001, è espressione di un canone di prudenza funzionale al buon andamento e consente di attendere la definitività dell’accertamento penale, ove permangano profili di incertezza sugli elementi costitutivi della fattispecie. Il termine perentorio di 60 giorni per la riattivazione del procedimento disciplinare decorre dalla conoscenza della sentenza penale definitiva e non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di procedere anticipatamente sulla base di una sentenza penale non irrevocabile. È inammissibile il ricorso per cassazione che non censuri specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a deduzioni astratte e non correlate alle ragioni poste a fondamento della decisione.
Il caso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un funzionario pubblico avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva confermato la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per 6 mesi, irrogata dal Ministero della Giustizia nel 2015. Il procedimento disciplinare era stato avviato nel 2010 e subito sospeso, ex art. 55-ter, D.Lgs. n. 165/2001, poiché i fatti contestati costituivano oggetto di procedimento penale. La vicenda penale si era conclusa con una sentenza di condanna ampliata in appello e confermata dalla Cassazione penale nel maggio 2015, pertanto da quella data l’Amministrazione aveva riattivato il procedimento disciplinare, conclusosi con la sanzione contestata.
Il lavoratore riteneva la riattivazione tardiva rispetto al termine di 60 giorni previsto dall’art. 55-ter, D.Lgs. n. 165/2001, poiché sosteneva che l’Amministrazione avrebbe potuto procedere già dopo la sentenza penale d’appello del 2014, che aveva definito in modo completo i fatti rilevanti anche ai fini disciplinari, pertanto il giudizio di legittimità non avrebbe incideso sugli elementi fattuali già accertati.
La Suprema Corte, al contrario, evidenzia come la Corte territoriale, nell’esaminare i motivi di ricorso presentati dal ricorrente nel giudizio penale di legittimità, avesse rilevato che erano volti a rimettere in discussione sia l’elemento oggettivo che soggettivo dei reati contestati, l’attendibilità delle prove e alcune omissioni istruttorie. Pertanto, il quadro fattuale era tutt’altro che definitivo. Poiché il funzionario non ha censurato la ratio decidendi, ma ha solo proposto argomentazioni generali sulla natura del giudizio di cassazione penale, senza fare riferimento concreto alle valutazioni della Corte d’Appello, il motivo di ricorso è inammissibile.
Gli Ermellini, inoltre, richiamato propri precedenti secondo cui la Pubblica Amministrazione, pur potendo riattivare il procedimento disciplinare prima del giudicato penale, non è obbligata a farlo, non esistendo alcuna norma vincolante in tal senso. Nel caso di specie, considerate le incertezze sugli esiti del processo penale, la scelta di attendere la definitività della pronuncia penale è legittima ed espressione di un principio di prudenza funzionale al buon andamento dell’amministrazione.
Alla luce di quanto sopra analizzato, la Corte di Cassazione ha giudicato il ricorso inammissibile.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
