La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 15 dicembre 2025 n. 32689, ha deciso che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, anche se dirigente, e correlativamente un obbligo del datore di lavoro. Il diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute alla cessazione del rapporto è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie. Grava sul datore di lavoro l’onere di provare di aver adempiuto al proprio obbligo di concedere le ferie, invitando formalmente il lavoratore (quando necessario, in considerazione della struttura aziendale) a fruirne e informandolo tempestivamente e accuratamente che, in mancanza, le ferie andranno perdute al termine del periodo di riferimento o di riporto. La perdita del diritto alle ferie e alla corrispondente indennità sostitutiva può verificarsi solo se il datore prova che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze, si è astenuto dal fruirne dopo essere stato posto in condizione di esercitare effettivamente tale diritto. Tale principio si applica anche ai dirigenti.
Il caso
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso di un dirigente contro una Società, in liquidazione e concordato preventivo, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 25/2022, che aveva accolto solo in parte le richieste del dirigente, riconoscendo l’importo aggiuntivo per trasferte, ex art. 10 CCNL Dirigenti Industria, ma respingendo sia la domanda di indennità sostitutiva delle ferie non godute sia quella di illegittimità del licenziamento intimato al compimento dei 65 anni. Aveva, inoltre, qualificato come risarcitorio (e quindi chirografario) il credito relativo all’inadempimento del datore sull’assicurazione infortuni.
Il dirigente propone quindi ricorso in Cassazione adducendo 7 motivi:
- i primi 3 riguardano il mancato riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie;
- il quarto e il quinto la natura del credito relativo alla polizza assicurativa;
- il sesto e il settimo la pretesa ingiustificatezza del licenziamento per età e un dedotto accordo tacito per la prosecuzione del rapporto.
I Supremi giudici accolgono i primi 3 motivi, affermando che la Corte d’Appello ha applicato un orientamento ormai superato, secondo cui il dirigente dotato di autonomia nella gestione delle ferie non avrebbe diritto all’indennità sostitutiva, salvo impedimenti aziendali eccezionali. Infatti, recenti pronunce della giurisprudenza nazionale e della CGUE, ritengono le ferie retribuite un diritto fondamentale e irrinunciabile, con un correlato obbligo del datore di consentirne l’effettivo godimento. La perdita del diritto – e quindi il divieto di monetizzazione – può operare solo se il datore dimostra di aver messo il lavoratore in condizione di fruire delle ferie, invitandolo formalmente, avvertendolo delle conseguenze della mancata fruizione e assicurando un’organizzazione idonea.
Tali principi valgono anche per i dirigenti, che, pur dotati di ampia autonomia, non possono ritenersi a priori responsabili della mancata fruizione delle ferie: l’onere della prova ricade sul datore di lavoro. Pertanto, la Corte territoriale dovrà verificare se il dirigente sia stato effettivamente posto in condizione di esercitare il proprio diritto e se abbia consapevolmente rinunciato, con piena cognizione delle conseguenze.
La Suprema Corte, di conseguenza, interpreta l’art. 7, CCNL Dirigenti Industria (che prevede la monetizzazione “eccezionale” delle ferie eccedenti le 4 settimane), alla luce degli enunciati principi sovranazionali e nazionali: l’eccezionalità si riferisce alla mancata fruizione nonostante gli obblighi datoriali, non alla libera scelta del dirigente.
Gli Ermellini rigettano, invece, il quarto e il quinto motivo di ricorso: la somma riconosciuta al dirigente per il mancato aggiornamento dei massimali della polizza assicurativa non ha natura retributiva o indennitaria collegata direttamente al rapporto di lavoro, ma costituisce risarcimento del danno contrattuale derivante dall’inosservanza di un obbligo previsto dal CCNL. Tale natura risarcitoria impedisce il riconoscimento del privilegio ex art. 2751‑bis, c.c., coerentemente con la giurisprudenza costituzionale sui crediti privilegiati.
Il sesto e il settimo motivo, relativi al licenziamento per superamento del limite di età previsto dal CCNL, sono ritenuti inammissibili: il giudice di merito si era già espresso sull’esistenza di un accordo tacito di prosecuzione sino ai 70 anni, dopo aver esaminato le prove. La Cassazione ribadisce che la valutazione delle prove e dell’esistenza di fatti concludenti spetta esclusivamente al giudice di secondo grado e non rileva alcun vizio processuale in tal senso.
Pertanto, la Cassazione accoglie i primi 3 motivi di ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, affinché applichi i criteri enunciati in tema di ferie e onere della prova.
