La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 3 dicembre 2025, n. 31559, ha deciso che, fermo il riconoscimento del diritto all’incremento dell’anzianità contributiva per il periodo di esposizione all’amianto, il giudicato formatosi sul relativo beneficio non contiene di per sé anche l’indicazione delle modalità con le quali tale provvista contributiva, unitamente a quella derivante dal cumulo di altra gestione, può generare una diversa misura della pensione di anzianità. In particolare, la maturazione del diritto alla rivalutazione non comporta che la pensione debba essere riliquidata sulla base di una contribuzione che vada oltre il limite di legge, estraneo a quell’oggetto del contendere; anche la condanna dell’Istituto ha un contenuto generico limitato all‘an, per cui l’accertamento del quantum rimane autonomo rispetto al primo, con la conseguenza che il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica non determina effetti vincolanti, per il giudice del quantum, sulla effettiva misura del credito.
Il caso
La Corte di Cassazione è chiamata a esaminare il ricorso dell’INPS contro la sentenza della Corte d’Appello di Torino, che aveva parzialmente confermato il diritto di un assicurato al ricalcolo della pensione sulla base della neutralizzazione di periodi contributivi meno favorevoli e dell’integrale conteggio delle settimane di contribuzione derivanti dalla rivalutazione per esposizione all’amianto.
Il lavoratore, titolare di pensione di anzianità dal 2004, aveva ottenuto con precedente sentenza passata in giudicato il riconoscimento di 791 settimane aggiuntive per esposizione all’amianto nel periodo 1970-1992: a giudizio della Corte territoriale, tali settimane dovevano essere computate integralmente nella quota A, consentendo poi l’eliminazione delle ultime 117 settimane contributive meno retribuite grazie al principio di neutralizzazione.
L’INPS ha ritenuto l’impostazione scorretta, sostenendo che:
- la rivalutazione prevista dall’art. 13, comma 8, Legge n. 257/1992, non può superare il limite massimo di 2.080 settimane utili;
- la neutralizzazione non è utilizzabile per rimuovere periodi sfavorevoli quando si sia già raggiunta la massima anzianità contributiva.
I Supremi giudici precisano che il giudicato relativo al diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione all’amianto riguarda esclusivamente il riconoscimento del beneficio in sé e non implica automaticamente l’obbligo di superare i limiti ordinamentali; inoltre, ribadisce che tale beneficio è volto a facilitare il raggiungimento dei requisiti per la pensione, ma non a ottenere l’incremento dell’importo oltre il tetto massimo consentito né di applicare meccanismi sostitutivi come la neutralizzazione.
Richiamando propri precedenti giurisprudenziali, la Corte rammenta che la contribuzione derivante dalla rivalutazione può essere utilizzata solo per colmare eventuali scoperture fino al raggiungimento delle 2.080 settimane, ma non per sostituire periodi meno favorevoli o per ottenere un trattamento più vantaggioso mediante collocazione artificiosa dei contributi nella quota A. La neutralizzazione, infatti, elaborata in un diverso contesto normativo per evitare penalizzazioni nel sistema retributivo fondato sugli ultimi anni di carriera, non è applicabile ai trattamenti liquidati dopo il 1° gennaio 1993, basati, invece, su un meccanismo di calcolo che tende a valorizzare l’intera storia contributiva.
Pertanto, avendo il lavoratore già raggiunto abbondantemente la massima anzianità contributiva valutabile, le settimane di rivalutazione potevano essere considerate solo entro tale limite e non in sovrappiù. Di conseguenza, la sostituzione delle settimane meno remunerative degli anni 2002-2004 con quelle rivalutate da esposizione all’amianto, è contraria alla logica del beneficio e alla legislazione vigente.
La Suprema Corte accoglie quindi il ricorso dell’INPS, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, affinché applichi i criteri enunciati e quantifichi nuovamente il trattamento pensionistico.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
