Fondo di Tesoreria TFR: l’INPS spiega le novità

Con la circolare INPS n. 12/2026 l’Istituto fornisce le prime istruzioni operative relative ai nuovi meccanismi di individuazione dei datori di lavoro obbligati al versamento delle quote di TFR maturando al Fondo di Tesoreria, a seguito delle novità introdotte dalla Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026), che hanno modificato l’art. 1, comma 755, Legge n. 296/2006.

La circolare chiarisce anzitutto il perimetro soggettivo della disciplina, che resta ancorato ai lavoratori per i quali trova applicazione l’art. 2120, c.c., in materia di TFR. Sono, quindi, interessati tutti i datori di lavoro privati, con esclusione del lavoro domestico, nonché gli enti pubblici economici e gli organismi pubblici privatizzati limitatamente ai rapporti regolati dal diritto comune. Restano, invece, esclusi i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001, salvo i casi in cui il rapporto sia integralmente privatizzato con applicazione piena della disciplina civilistica del TFR. Viene, inoltre, confermato che l’obbligo può sorgere anche per lavoratori occupati all’estero, quando il datore continui ad accantonare il TFR secondo le regole dell’articolo 2120, c.c., anche in forza di clausole di miglior favore.

L’INPS ribadisce che il versamento delle quote di TFR al Fondo opera in via residuale, ossia quando il lavoratore non aderisce a forme pensionistiche complementari secondo le modalità del D.Lgs. n. 252/2005, come modificato dalla stessa Legge di bilancio 2026.

La principale novità della riforma 2026 è rappresentata dalla nuova architettura del requisito dimensionale: con la modifica apportata all’art. 1, comma 756, Legge n. 296/2006, l’obbligo non dipende più esclusivamente dalla dimensione occupazionale nell’anno di inizio attività, ovvero dalla dimensione cristallizzata al 31 dicembre 2006, ma anche dal possibile raggiungimento della soglia negli anni successivi. La verifica va effettuata sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente a quello del periodo di paga considerato:

  • per i periodi di paga 2026–2027 la soglia è fissata a 60 addetti;
  • per il periodo 2028–2031 a 50 addetti;
  • dal 1° gennaio 2032 la soglia si riduce a 40 addetti, con un progressivo ampliamento della platea dei datori obbligati.

La soglia dimensionale si controlla sempre guardando all’anno civile precedente, indipendentemente dalle variazioni intervenute nell’anno in corso; eventuali riduzioni di organico successive non fanno venir meno l’obbligo già sorto.

Attenzione al regime applicabile alle aziende di nuova costituzione, in quanto si applica la soglia di 50 dipendenti, a prescindere dalle nuove soglie introdotte dalla Legge di bilancio 2026: per poter applicare la soglia di 60 dipendenti è necessario che il datore fosse già attivo nel 2024, così da disporre di una base temporale coerente per il calcolo della media 2025; viceversa, se l’attività è iniziata nel 2025, sono sufficienti 50 addetti per entrare, dal 1° gennaio 2026, nell’obbligo di versamento.

Sul piano del calcolo della forza aziendale media vengono confermati i criteri già noti (INPS, circolare n. 70/2007): rilevano tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dall’orario, con computo proporzionale dei part-time in base al rapporto tra ore lavorate e orario normale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015. Il calcolo va effettuato considerando solo i mesi di effettiva attività aziendale, escludendo i periodi di sospensione. I datori devono attestare il possesso del requisito dimensionale mediante dichiarazione all’Istituto, anche telematica, tramite modello SC34, fermo restando il potere di verifica dell’INPS.

Di rilievo pratico sono anche le indicazioni sui periodi pregressi. Le aziende nate nel 2025 che raggiungono nel medesimo anno la soglia di 50 addetti sono tenute a versare le quote di TFR maturate sin dall’inizio dell’attività, anche per i mesi precedenti al raggiungimento della media. Le aziende già esistenti che raggiungono nel 2025 la nuova soglia di 60 addetti saranno, invece, obbligate a versare il TFR maturato dal 1° gennaio 2026. Per agevolare l’adempimento, l’INPS consente il versamento entro il giorno 16 maggio (terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare) e introduce nel flusso UniEmens il nuovo codice causale “CF05” per l’esposizione degli arretrati TFR legati alla Legge di bilancio 2026.

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