L’INPGI, con circolare n. 3 del 5 febbraio 2026, è intervenuto in relazione ai seguenti temi:
- contribuzione 2026 per liberi professionisti;
- liquidazione una tantum ex art. 28, Regolamento;
- contribuzione volontaria 2026;
- adempimenti contributivi degli iscritti che ricoprono cariche di amministratore locale.
Contribuzione 2026 per liberi professionisti
Il contributo soggettivo a carico dei giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (attività occasionale, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d’autore) è confermato per l’anno 2026 nella misura del 12% del reddito netto imponibile. Per le quote di reddito professionale netto eccedenti i 24.336 euro il contributo soggettivo è elevato al 14%.
Il contributo integrativo, per il quale il giornalista ha diritto di rivalsa nei confronti del committente, è pari al 4% del reddito lordo (fatturato).
L’Istituto, alla luce della rivalutazione dell’indice ISTAT, ha proceduto all’adeguamento dei contributi minimi (soggettivo, integrativo e maternità) dovuti per l’anno 2026, da versare all’INPGI entro e non oltre il 31 luglio 2026, oppure entro 30 giorni dall’iscrizione all’INPGI, se successiva. L’art. 6, Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti, consente il versamento del contributo minimo in 3 rate mensili consecutive a partire dal mese di maggio.
Per i giornalisti che svolgono attività giornalistica in forma autonoma il contributo soggettivo è dovuto nel limite del massimale annuo imponibile, che per l’anno 2026 è rideterminato in 122.295 euro. Il contributo integrativo (nella misura del 4%), invece, è dovuto sull’intero reddito lordo, anche oltre il predetto massimale.
L’Istituto ricorda che i giornalisti che svolgono attività autonoma devono presentare all’INPGI la comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso dell’anno precedente, esclusivamente in via telematica, entro il 30 settembre 2026.
In generale, qualora le scadenze per gli adempimenti contributivi, sia dichiarativi che di versamento, cadano di giorno festivo, si intendono automaticamente prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
Liquidazione una tantum ex art. 28, Regolamento
Per quanto riguarda la facoltà di ottenere una prestazione una tantum di importo pari ai contributi utili al conseguimento del trattamento pensionistico, maggiorati degli interessi legali a favore, l’art. 28, Regolamento, la prevede in favore di:
- iscritti che al compimento dell’età pensionabile (attualmente 66 anni) cessino o abbiano cessato per qualsiasi motivo dall’iscrizione all’INPGI senza aver maturato il diritto a pensione autonoma presso tale gestione;
- superstiti di giornalisti deceduti che non abbiano maturato il requisito contributivo utile alla liquidazione della pensione ai superstiti.
L’Istituto indica gli importi del montante contributivo che, in relazione all’età anagrafica al momento della richiesta, consentono nel 2026 la liquidazione di una pensione supplementare annua pari a 3.501,49 euro, escludendo la facoltà di richiedere la liquidazione una tantum.
Contribuzione volontaria 2026
La contribuzione volontaria è pari al contributo soggettivo versato nell’anno immediatamente precedente la domanda, da rivalutare in base all’indice ISTAT. Per i giornalisti già titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa l’importo del contributo volontario è determinato applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale, attualmente pari al 26%; pertanto, per l’anno 2026, gli importi minimi dovuti sono pari a 407,51 euro mensili.
Per i liberi professionisti il contributo volontario è pari all’importo del contributo soggettivo versato nell’ultimo anno. Tuttavia, al fine di attribuire 12 mesi di anzianità assicurativa nell’anno è necessario che la quota del contributo soggettivo volontario sia almeno pari a 2.256,96 euro annui, pari quindi a 188,08 euro mensili.
Adempimenti contributivi degli iscritti che ricoprono cariche di amministratore locale
In caso di iscritti all’INPGI che ricoprono cariche di amministratore locale, ex artt. 81 e 86, D.Lgs. n. 267/2000, il giornalista che in ragione della carica di amministratore locale non abbia sospeso lo svolgimento dell’attività professionale dovrà provvedere autonomamente e a proprio carico al versamento della contribuzione dovuta all’INPGI; qualora, invece, il giornalista, per l’espletamento della carica di amministratore, abbia sospeso lo svolgimento dell’attività professionale, il versamento della contribuzione minima annuale dovuta all’INPGI è posto a carico dell’Amministrazione locale.
L’INPGI ha reso noto che il reddito minimo di riferimento per il calcolo delle quote di contribuzione forfetarie, utili per la copertura assicurativa annua, è pari a 18.808 euro. Di conseguenza, l’Istituto comunica, in base alle vigenti aliquote contributive, le corrispondenti quote di contribuzione.
