Legge di bilancio 2026: integrazione al reddito delle lavoratrici madri

L’art. 1, commi 206 e 207, Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), apporta alcune modifiche all’art. 1, comma 219, Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025), posticipando al 2027 l’attuazione dell’esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di 2 o più figli.

Nelle more dell’attuazione di quanto sopra, è previsto il riconoscimento, per l’anno 2026, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o autonome con 2 figli e sino al compimento del 10° anno di età del secondo figlio, aventi un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui, di una somma pari a 60 euro per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo. L’indennità è riconosciuta, a domanda, dall’INPS.

La medesima misura di integrazione del reddito è riconosciuta anche alle lavoratrici madri, dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome, con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Viene specificato che le mensilità spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre 2026 saranno corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione
della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2026. Inoltre, tali somme non rilevano ai fini della determinazione dell’ISEE.

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Mondo professione

Torna in alto