La verifica degli equilibri
di Manuela SodiniEntro il prossimo 31 luglio 2025, come tutti gli anni, gli enti locali sono impegnati con l’operazione di salvaguardia degli equilibri, operazione che comporta per l’organo di revisione l’espressione di un parere.
La disposizione normativa di riferimento è l’articolo 193, D.Lgs. 267/2000 (Tuel) con cui si chiede agli enti locali, dopo che sono trascorsi sei mesi della gestione, di provvedere con delibera dell’organo consiliare a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio.
Oggetto di attenzione sono i dati della gestione di competenza, di cassa e della gestione dei residui.
Con riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di particolare rilevanza sono le indicazioni contenute nell’articolo 162, comma 6, Tuel, dove in estrema sintesi si stabilisce che le entrate correnti (titoli 1, 2, 3) devono essere in grado di coprire non solo le spese correnti (titolo 1 della spesa), ma anche le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti iscritte al titolo IV della spesa.
Del resto, lo stesso articolo 147, Tuel, stabilisce che il sistema di controllo interno è diretto a: garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, mediante l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l’attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.
L’articolo 153, Tuel, stabilisce che il responsabile del servizio finanziario è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione e alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Il responsabile finanziario ove, in corso d’anno, rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio deve provvedere a segnalare i fatti e le valutazioni al legale rappresentante dell’ente, al consiglio dell’ente, al segretario, all’organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In tal caso, il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell’articolo 193, Tuel, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione.
Le misure che possono essere utilizzate laddove dalle evidenze numeriche e dalle simulazioni di stime e scenari emergano in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri situazioni di squilibrio l’ente locale può:
- utilizzare per l’anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione;
- utilizzare i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- modificare, in deroga all’articolo 1, comma 169, L. 296/2006, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio;
- impiegare la quota libera del risultato di amministrazione accertata con l’ultimo Rendiconto approvato entro il 30 aprile.
Infatti, l’articolo 187, Tuel, al comma 2 dove vengono tipizzati i casi in cui è possibile utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato con l’approvazione del rendiconto, prevede che il suo utilizzo (della quota libera del risultato di amministrazione), con provvedimento di variazione di bilancio, possa avvenire per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’articolo 193.
Sempre il richiamato articolo 187, Tuel, al comma 3-bis, stabilisce, in deroga alla regola generale, che è ammesso l’utilizzo dell’avanzo libero per i provvedimenti di riequilibrio di cui all’articolo 193 anche nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, Tuel, vale a dire rispettivamente: utilizzo delle entrate vincolate per cassa (vale a dire quelle da trasferimenti o da prestiti) per il finanziamento di spese correnti e utilizzo di anticipazione di tesoreria.
Sempre nell’ambito dell’operazione di salvaguardia degli equilibri dovrà essere valutata l’adozione di eventuali provvedimenti per il ripiano dei debiti fuori bilancio di cui all’articolo 194, Tuel, e, ove necessarie, attivate iniziative volte ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. In proposito è necessario ricordare che in base al Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011, l’organo di revisione dell’ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.
È evidente, dunque, come l’operazione di salvaguardia degli equilibri richieda una forte attenzione su tre dimensioni: gestione della competenza, gestione della cassa e gestione dei residui, oltre a riconsiderare la congruità degli accantonamenti, monitorando e valutando gli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente con riferimento: all’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni, all’andamento del contenzioso, all’andamento dell’incasso delle entrate e dei residui attivi; oltre ad adeguare ove necessario il fondo garanzia debiti commerciali (FGDC) per quegli enti che hanno dovuto iscriverlo nel proprio bilancio, parte spesa.
L’organo di revisione dovrà con un approccio proattivo e tempestivo, con riferimento ai punti sopra indicati, pianificare attività di controllo per avere riscontri ed evidenze da parte dei responsabili dei servizi dell’ente locale al fine di rilasciare il proprio parere.


