28 Ottobre 2025

La formazione del giudizio del revisore

di Pierluigi MagroRoberta Coceancig
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La formazione del giudizio del revisore rappresenta una delle fasi più delicate e rilevanti dell’attività di revisione legale. Essa si fonda su un articolato quadro normativo e tecnico che definisce in modo preciso i criteri, i contenuti e la forma della relazione di revisione. In Italia, i principali riferimenti sono individuati nel Decreto Legislativo 39/2010, in particolare nell’articolo 14, che ne stabilisce i contenuti essenziali, e nel Regolamento (UE) n. 537/2014, applicabile agli enti di interesse pubblico, che introduce disposizioni specifiche in materia.

Accanto alle fonti normative, un ruolo centrale è svolto dai principi di revisione internazionali ISA Italia, emanati ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. 39/2010, che costituiscono il riferimento tecnico-operativo per l’esecuzione dell’incarico di revisione e la redazione della relativa relazione. Tra questi, particolare rilievo assumono:

  • ISA Italia 700, relativo alla formazione del giudizio e alla struttura della relazione di revisione;
  • ISA Italia 701, che disciplina la comunicazione degli aspetti chiave della revisione per gli enti di interesse pubblico;
  • ISA Italia 705, concernente le modifiche al giudizio nella relazione di revisione;
  • ISA Italia 706, dedicato ai richiami di informativa e ai paragrafi relativi ad altri aspetti.

L’analisi congiunta di tali disposizioni consente di comprendere come si forma, si struttura e si esprime il giudizio del revisore.

 

La relazione del revisore

La relazione del revisore rappresenta il risultato finale dell’attività di revisione legale e costituisce il documento con cui il revisore esprime in modo formale il proprio giudizio sul bilancio d’esercizio. La forma e il contenuto della relazione sono disciplinati in particolare dall’ISA Italia 700, che ne definisce la struttura, e dai principi connessi (ISA 701, 705, 706).

Gli elementi obbligatori della relazione comprendono: il titolo, l’indicazione del destinatario, il paragrafo del giudizio del revisore, il paragrafo sugli elementi alla base del giudizio, eventuali riferimenti alla continuità aziendale, le responsabilità degli amministratori e del revisore, nonché altri obblighi di reportistica. La relazione deve infine riportare data, firma e sede del revisore. È firmata dal responsabile della revisione, ossia il partner nel caso di una società di revisione o il revisore unico.

Una delle principali novità introdotte dagli ISA Italia riguarda l’ordine espositivo: oggi la relazione si apre direttamente con il paragrafo del giudizio, offrendo subito al lettore la conclusione dell’attività di revisione. A seguire compaiono gli elementi alla base del giudizio, dove il revisore dichiara di aver svolto la revisione secondo gli ISA Italia, attesta la propria indipendenza e il rispetto dei principi etici applicabili, e conferma di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati per fondare il proprio giudizio.

 

Il giudizio del revisore

Il revisore deve formarsi un giudizio sull’idoneità del bilancio a rappresentare, in tutti gli aspetti significativi, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile.

Tale giudizio si fonda sulla conclusione che il bilancio, nel suo complesso, non contenga errori significativi, né dovuti a frodi né a comportamenti non intenzionali (si veda “Frodi in bilancio: il revisore tra scetticismo e responsabilità”).

Per giungere a tale conclusione, il revisore considera:

  • la sufficienza e appropriatezza degli elementi probativi acquisiti (ISA Italia 330);
  • la significatività degli errori non corretti (ISA Italia 450);
  • le valutazioni qualitative e quantitative richieste dai paragrafi 12-15 dell’ISA 700.

Il revisore valuta se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni del quadro normativo applicabile.

In particolare, egli deve verificare che:

  • i principi contabili applicati siano adeguatamente esposti, coerenti e appropriati;
  • le stime contabili della direzione risultino ragionevoli;
  • le informazioni siano rilevanti, attendibili, comparabili e comprensibili;
  • il bilancio fornisca un’informativa adeguata sugli effetti delle operazioni e degli eventi significativi;
  • la terminologia e le intestazioni dei prospetti contabili siano appropriate.

 

Tipologie di giudizio

Il revisore esprime un giudizio senza modifica (giudizio positivo) quando conclude che il bilancio è redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo applicabile.

Deve, invece, emettere un giudizio con modifica (limitato, negativo o dichiarazione di impossibilità a esprimere un giudizio, secondo l’ISA Italia 705) nei seguenti casi:

  • quando, sulla base delle evidenze raccolte, il bilancio contiene errori significativi;
  • oppure quando non è stato possibile acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati.

Se il bilancio, pur redatto secondo un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione, non fornisce una rappresentazione fedele, il revisore deve discuterne con la direzione e valutare se sia necessario modificare il giudizio nella propria relazione, in conformità all’ISA Italia 705.

Nel caso di bilanci redatti secondo un quadro di mera conformità, il revisore non è tenuto a valutare la corretta rappresentazione. Tuttavia, in circostanze eccezionali in cui ritenga che il bilancio risulti fuorviante, deve discutere la questione con la direzione e decidere se e come darne comunicazione nella relazione di revisione (ISA Italia 700, §16-19).

 

Elementi alla base del giudizio

A seguire il paragrafo relativo al giudizio del revisore, compare il paragrafo relativo agli elementi alla base del giudizio, dove il revisore dichiara di aver svolto la revisione secondo gli ISA Italia, attesta la propria indipendenza e il rispetto dei principi etici applicabili, e conferma di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati per fondare il proprio giudizio (ISA Italia 500, Elementi probativi).

Nel caso di enti di interesse pubblico (EIP), la relazione include inoltre un paragrafo dedicato agli aspetti chiave della revisione contabile, individuati secondo il principio ISA Italia 701: si tratta delle aree che, a giudizio professionale del revisore, hanno richiesto maggiore attenzione durante la revisione e che vengono comunicate ai soggetti preposti alla governance.

 

Responsabilità degli amministratori e del revisore

Il documento prosegue poi con i paragrafi sulle responsabilità degli amministratori per il bilancio: gli amministratori sono responsabili della redazione del bilancio d’esercizio in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile e, nei casi previsti, della rappresentazione veritiera e corretta dello stesso. A essi compete altresì la definizione e l’attuazione di quelle procedure di controllo interno che ritengono necessarie per consentire la predisposizione di un bilancio privo di errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti non intenzionali (ISA Italia 700, §24-27(I)).

Il revisore legale è invece responsabile di esprimere un giudizio sul bilancio sulla base dell’attività di revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), emanati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/2010.

La revisione comporta l’esecuzione di procedure di verifica e di valutazione dei rischi di errore significativo, la considerazione del controllo interno ai soli fini della pianificazione delle verifiche, nonché la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime e della presentazione complessiva del bilancio.

Infine, il revisore deve dichiarare di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il proprio giudizio professionale (ISA Italia 700, §28-33).

 

Paragrafi successivi della relazione di revisione

Dopo il paragrafo relativo alle responsabilità del revisore, la relazione prosegue con gli altri obblighi di reportistica, previsti dall’articolo 14, comma 2, del D.Lgs. 39/2010.

Questo paragrafo, spesso intitolato proprio “Relazione su altri obblighi di legge e regolamentari” o formulazioni equivalenti, contiene tutte le ulteriori informazioni che il revisore deve comunicare in virtù di specifiche previsioni normative, diverse rispetto alla revisione contabile in senso stretto.

In questa sezione, ad esempio, il revisore riporta:

  • l’eventuale coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio, nonché la conformità della stessa alle norme di legge;
  • l’esito delle verifiche sulla disclosure in materia di sostenibilità, ove applicabile;
  • per gli enti di interesse pubblico (EIP), il riferimento alla relazione aggiuntiva indirizzata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile, come previsto dall’art. 11 del Regolamento UE 537/2014;
  • eventuali ulteriori comunicazioni obbligatorie (ad esempio, informazioni sulle non conformità rilevate o sulle carenze significative del sistema di controllo interno comunicate alla governance).

Si tratta dunque di un paragrafo che raccoglie tutti gli adempimenti di “reporting” ulteriori rispetto all’espressione del giudizio professionale sul bilancio (ISA Italia 700, §38-39).

 

Data, firma e sede del revisore

L’ultima parte della relazione di revisione è di natura formale, ma altrettanto essenziale: deve riportare la data della relazione, la firma del revisore (o del partner responsabile nel caso di società di revisione) e l’indicazione della sede del revisore o della società di revisione.

La data riveste particolare importanza, in quanto rappresenta il momento in cui il revisore ha ottenuto elementi probativi sufficienti ed appropriati per formulare il proprio giudizio. È quindi successiva alla data di approvazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori e antecedente alla sua approvazione definitiva da parte dell’assemblea. Il bilancio, con la relazione del revisore, deve essere depositato in sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea, ai sensi dell’art. 2429, comma 3, c.c.

Tuttavia, tutti i soci possono rinunciare espressamente a tale termine, consentendo di tenere l’assemblea anche immediatamente dopo la predisposizione del bilancio e della relazione del revisore. Quando tutti i soci rinunciano formalmente è consigliabile che la rinuncia ai termini sia espressamente verbalizzata nel verbale assembleare, con formulazioni che esplicitino la rinuncia al termine dei quindici giorni previsti dall’art. 2429, comma3, c.c.

È dunque possibile che la data della relazione coincida con la data dell’assemblea, purché il revisore abbia completato le verifiche e ottenuto la lettera di attestazione della direzione prima della firma (ISA Italia 700, §41).

La firma, come accennato, deve essere nominativa: è infatti necessario che la relazione indichi il nome del responsabile della revisione, diversamente da quanto accade in altri ordinamenti dove è ammessa la sola sottoscrizione con la denominazione della società di revisione (ISA Italia 700, §40).

Infine, la sede del revisore serve ad identificare formalmente il soggetto che ha emesso la relazione, completando così tutti gli elementi di forma richiesti dallo standard ISA Italia 700 (ISA Italia 700, §42).

Possiamo, quindi, riassumere la struttura della relazione del revisore nei seguenti paragrafi obbligatori:

Paragrafo Riferimenti principali
Titolo e destinatario ISA Italia 700, §20-22(I)
Giudizio del revisore ISA Italia 700, §10-19, §34-37
Elementi alla base del giudizio ISA Italia 330, ISA Italia 500
Responsabilità degli amministratori (e del collegio sindacale, ove presente) per il bilancio d’esercizio

 

ISA Italia 700, §24-27(I)
Responsabilità del revisore ISA Italia 700, §28-33
Altri obblighi di legge e regolamenti ISA Italia 700, §38-39, §43-47
Data, firma e sede del revisore ISA Italia 700, §40-42