La devoluzione del patrimonio negli enti del Terzo settore
di Patrizia SideriLa disciplina della devoluzione del patrimonio negli enti del Terzo settore (ETS), rappresenta un meccanismo di tutela rafforzata della destinazione del patrimonio a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in coerenza con il principio di assenza dello scopo di lucro; 2 sono, infatti, i capisaldi a fronte delle agevolazioni di cui possono beneficiare gli ETS: da un lato, il divieto di distribuzione degli utili, anche indiretta; dall’altro, la devoluzione del patrimonio.
Vi sono 2 casi in cui un ETS è tenuto alla devoluzione del patrimonio: in caso di scioglimento e in caso di cancellazione dal RUNTS, con mantenimento dell’operatività quale ente non profit (non ETS).
Nel primo caso, ricordiamo che gli enti del Terzo settore sono tenuti, ai sensi dell’art. 9, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore, o CTS), a devolvere il patrimonio in caso di scioglimento: «In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli».
Nel secondo caso, l’obbligo di devoluzione è limitato al patrimonio incrementato durante il periodo di permanenza nel RUNTS, stabilito dal comma 2 dell’art. 50, CTS: «L’ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell’articolo 9, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale».
La decorrenza del termine iniziale per il calcolo dell’incremento patrimoniale varia a seconda che si tratti di enti di nuova costituzione o di enti che si iscrivono ex novo al RUNTS, senza provenire da preesistenti registri qualificati (ONLUS, ODV, APS), nel qual caso il calcolo decorre dalla data di effettiva iscrizione al RUNTS; in caso, invece, di ETS migrati in quanto già iscritti nei previgenti registri (ODV, APS, e ONLUS), il periodo da considerare decorre dalla data di iscrizione iniziale nei rispettivi registri pregressi: ciò in ragione del regime agevolato e dell’obbligo di devoluzione del patrimonio, che caratterizzava tali tipologie di enti, anche nel periodo antecedente alla Riforma del Terzo settore.
In tal senso, vedasi la Nota Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11508 dell’8 agosto 2024, con cui viene chiarito come applicare l’obbligo di devoluzione dell’incremento patrimoniale previsto dall’art. 50, comma 2, CTS, distinguendo tra 2 categorie di enti del Terzo settore (ETS):
- ETS migrati dai precedenti registri di Organizzazioni di Volontariato (ODV), Associazioni di Promozione Sociale (APS) o all’Anagrafe delle ONLUS: per gli ETS che erano già iscritti ai preesistenti registri e la cui iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore è avvenuta senza interruzioni, l’obbligo di devoluzione si applica all’intero patrimonio accumulato, includendo quindi anche quello generato durante il periodo di iscrizione ai vecchi registri;
- ETS non migrati: per gli ETS che non provengono dai registri precedenti, l’incremento patrimoniale soggetto all’obbligo di devoluzione verrà calcolato solo a partire dalla data della loro iscrizione al RUNTS.
Circa le modalità di calcolo dell’incremento patrimoniale verificatosi nel periodo di permanenza all’interno del RUNTS (o dal periodo di iscrizione nei rispettivi registri ODV, APS, ONLUS per gli enti migrati), occorrerà procedere al raffronto tra il valore del patrimonio netto al momento di decorrenza della prima iscrizione, con il valore del patrimonio netto alla data di cancellazione dal RUNTS: tale dato, risulta di agevole individuazione per gli ETS tenuti a redigere il bilancio per competenza (in quanto dotati di personalità giuridica o con ricavi superiori a 300.000 euro), in quanto il patrimonio netto è determinato dalla differenza tra l’attivo e il passivo della situazione patrimoniale, mentre sarà più difficoltoso negli ETS che redigono il rendiconto per cassa. In ogni caso, in presenza di valori patrimoniali oggetto di valutazione, occorrerà ricorrere a una perizia per la determinazione del valore effettivo dell’attivo e del passivo.
Infine, ricordiamo che occorre richiedere il preventivo parere al RUNTS circa la devoluzione: la richiesta di parere sulla devoluzione del patrimonio residuo andrà effettuata all’Ufficio Regionale RUNTS che ha tempo 30 giorni per emettere il parere (con applicazione del principio del silenzio assenso); solo successivamente all’intervenuto parere positivo, l’organo preposto potrà deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo. In assenza del parere o in caso di comportamento difforme dallo stesso, l’atto di devoluzione del patrimonio è nullo.
Da ultimo, si evidenzia che a presidio della disposizione sull’obbligo di devoluzione, oltre alla sanzione della nullità dell’atto di devoluzione (ricordiamo che la nullità non è sanabile e non è soggetta a prescrizione, ai sensi dell’art. 1422, c.c.), il CTS prevede una sanzione amministrativa a carico degli amministratori «In caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell’Ufficio del Registro unico nazionale, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro» (art. 91, comma 2).


